8.1 Principio

Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta

In vigore · Stato dal 14 febbraio 2024

AFC · Info IVA 04 · n. 8.1 · Italiano

L’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero non è dovuta sulle prestazioni esenti dall’imposta (art. 23 cpv. 1 LIVA). A differenza delle prestazioni escluse dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 LIVA, le prestazioni esenti dall’imposta danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente e, pertanto, non gravano dell’IVA il prestatore. Le prestazioni (imponibili ed escluse dall’imposta) considerate effettuate all’estero (luogo della fornitura o prestazione di servizi situato all’estero ai sensi dell’articolo 7 o 8 LIVA, → info IVA Luogo della prestazione) non sono colpite dall’IVA svizzera.

Qui di seguito sono indicati soltanto i principi dell’esenzione dall’imposta. Le informazioni dettagliate sulle singole disposizioni dell’articolo 23 capoverso 2 LIVA possono essere desunte dalle rispettive info IVA concernenti i settori.