8.3 Fornitura di beni rimasti sotto vigilanza doganale

Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2022

AFC · Info IVA 04 · n. 8.3 · Italiano

(art. 23 cpv. 2 n. 3 LIVA)
 
Le forniture sul territorio svizzero di beni provenienti dall’estero non vanno imposte, se è comprovato che tali beni sono rimasti sotto vigilanza doganale sul territorio svizzero nell’ambito del regime di transito, del regime di deposito doganale, del regime di ammissione temporanea o del regime del perfezionamento attivo, purché il regime sia concluso regolarmente o con autorizzazione successiva dell’UDSC (art. 23 cpv. 2 n. 3 LIVA). Per la fornitura di beni per i quali è comprovato che sono rimasti sotto vigilanza doganale sul territorio svizzero a causa del loro immagazzinamento in un deposito franco doganale, l’esenzione dall’imposta presuppone che tali beni non abbiano perso questo statuto doganale con effetto retroattivo (art. 23 cpv. 2 n. 3bis LIVA). I regimi internazionali di transito avvengono quasi sempre per NCTS (New Computerised Transit System) e in forma non cartacea. Come prova si raccomanda di conservare la stampa (non bollata) del documento di accompagnamento (reperibile presso lo spedizioniere o il vettore). In tutti gli altri regimi di transito (ad es. nel traffico interno fra i depositi doganali aperti e i depositi franco doganali, nel traffico di transito fra Stati che non hanno aderito al sistema NCTS o nel traffico delle merci private), si considerano prove anche le registrazioni relative al documento doganale di transito (tipo, numero, data, ufficio doganale d’entrata e di uscita ecc.). Gli uffici doganali non rilasciano attestazioni speciali né copie di certificati doganali.

Esempio
Fornitura di una merce in transito proveniente dalla Germania che si trova non sdoganata presso la stazione ferroviaria di Basilea FFS al momento della fornitura e che, sempre non sdoganata, è successivamente trasportata in Italia. La fornitura è esente dall’imposta.

Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.