8.6 Prestazioni di servizi d’intermediazione
Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta
In vigore · Stato dal 16 novembre 2021
AFC · Info IVA 04 · n. 8.6 · Italiano
(art. 23 cpv. 2 n. 9 LIVA)
Le prestazioni di servizi effettuate in nome e per conto di terzi da mediatori (rappresentanza diretta; → cifra 5.2) sono esenti dall’imposta se la prestazione stessa oggetto della mediazione è esente dall’imposta oppure è effettuata unicamente all’estero. Se la prestazione oggetto della mediazione è effettuata sia sul territorio svizzero sia all’estero, è esente dall’imposta soltanto la quota di mediazione concernente le prestazioni all’estero o le prestazioni esenti dall’imposta.
Dato che le prestazioni di servizi d’intermediazione seguono di massima il principio del luogo del destinatario (→ info IVA Luogo della prestazione), le prestazioni di servizi d’intermediazione effettuate per destinatari con sede dell’attività economica o stabilimento d’impresa all’estero non soggiacciono all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero (art. 18 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 8 cpv. 1 LIVA). Pertanto, l’esenzione dall’imposta ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2 numero 9 LIVA trova applicazione soltanto se il destinatario di tale prestazione ha la propria sede o il proprio stabilimento d’impresa sul territorio svizzero.