8.7 Prestazioni di servizi effettuate da agenzie di viaggio e organizzatori di manifestazioni

Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA 04 · n. 8.7 · Italiano

(art. 23 cpv. 2 n. 10 LIVA)

Sono esenti dall’imposta le prestazioni di servizi effettuate in nome proprio da agenzie di viaggio e organizzatori di manifestazioni, purché gli stessi si avvalgano di forniture e prestazioni di servizi che terzi eseguono all’estero. Se tali prestazioni di terzi sono effettuate sia sul territorio svizzero sia all’estero, è esente dall’imposta soltanto la quota della prestazione di servizi dell’agenzia di viaggio o dell’organizzatore concernente le prestazioni all’estero.

Dal 1° gennaio 2025, questa disposizione è rilevante unicamente per gli organizzatori di manifestazioni. Per le agenzie di viaggio, occorre far riferimento alle indicazioni disponibili nell’info IVA concernente il settore Agenzie di viaggi ed enti turistici.

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 8 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).