8.2.1.2.1 Importazione del bene dato in locazione o in leasing da parte del locatario o prenditore del leasing (B)
Info IVA 06 · Luogo della prestazione
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2022
AFC · Info IVA 06 · n. 8.2.1.2.1 · Italiano
Se un bene mobile dato in locazione o in leasing è importato dal locatario o prenditore del leasing (B) secondo il regime doganale dell’immissione in libera pratica, l’imposta sull’importazione si calcola sul valore di mercato del bene mobile sino al luogo di destinazione sul territorio svizzero (→ cifra 7.4.1 lett. a; art. 54 cpv. 1 lett. g e cpv. 3 LIVA).
Nella dichiarazione doganale all’importazione, il locatario o prenditore del leasing (B) contribuente va indicato come importatore e destinatario del bene importato. In un primo tempo, B è legittimato – fatti salvi gli articoli 28 segg. LIVA – a dedurre integralmente a titolo d’imposta precedente l’imposta sull’importazione, purché utilizzi il bene mobile nell’ambito dell’attività imprenditoriale legittimante la deduzione dell’imposta precedente (ad es. bene mobile destinato al suo proprio uso professionale o commerciale, alla sublocazione a terzi).
Se il contratto di locazione o di leasing giunge a scadenza (ad es. in caso di scioglimento anticipato del contratto o alla scadenza della durata della locazione o del leasing), il locatario o prenditore del leasing (B) è tenuto a osservare quanto segue:
Il contratto di locazione o di leasing giunge a scadenza, il bene è direttamente (e comprovatamente) riesportato oppure è acquisito dal locatario o prenditore del leasing (B).
Il locatario o prenditore del leasing (B) non deve correggere l’imposta precedente dedotta se può comprovare che il bene è stato direttamente riesportato all’estero (di preferenza tramite una decisione d’imposizione all’esportazione dell’UDSC) o se può comprovare di averlo acquisito (acquistato) dal locatore o datore del leasing (A). Tuttavia, in caso di acquisto successivo del bene mobile alla fine del contratto di locazione o di leasing, è possibile che ciò comporti, all’occorrenza l’assoggettamento del venditore estero ([Illustrazione: nell’originale] osservazione [Illustrazione: nell’originale] qui di seguito).
Il contratto di locazione o di leasing giunge a scadenza, il bene mobile non è direttamente riesportato.
Se, per un motivo qualsiasi, il bene non è direttamente riesportato, segnatamente perché il locatore o datore del leasing (A) intende lasciare il bene mobile sul territorio svizzero per il suo proprio uso o per la messa a disposizione di terzi (nuovo contratto di locazione, di leasing o di vendita), il locatario o prenditore del leasing contribuente (B) deve correggere l’imposta precedente dedotta fino a concorrenza dell’importo dell’IVA calcolata sulla controprestazione della locazione o del leasing (somma delle locazioni o delle rate leasing) effettivamente pagata (art. 31 cpv. 1 LIVA). Se la controprestazione effettivamente pagata è superiore al valore di mercato del bene mobile fissato al momento dell’importazione, la deduzione dell’imposta precedente è autorizzata al massimo fino a concorrenza dell’importo dell’imposta sull’importazione riscossa dall’UDSC.
Il precedente locatario o prenditore del leasing contribuente (B) deve correggere l’imposta precedente dedotta anche se il locatore o datore del leasing (A) fornisce il bene mobile a un terzo (C) e se C conferisce a B il diritto di continuare a disporre del bene mobile per l’uso o il godimento in virtù di un nuovo atto giuridico (ad es. C acquista il bene da A e lo mette a disposizione di B per l’uso o il godimento).
[Illustrazione: nell’originale] | Se un bene mobile dato in locazione o in leasing, immesso in libera pratica doganale, al termine di questo uso o godimento non è imposto immediatamente secondo il regime d’esportazione (art. 61 LD), ma è fornito a un altro acquirente (da A a B o a C) sul territorio svizzero, ciò comporta, all’occorrenza, l’assoggettamento del locatore o datore del leasing con sede all’estero. |
[Illustrazione: nell’originale]
Il locatore o datore del leasing (A) può anche chiedere all’AFC l’autorizzazione prevista per la procedura d’importazione semplificata (dichiarazione d’adesione estero; → cifra 2.4).
Contratto leasing di ammortamento integrale
In caso di contratto d’ammortamento integrale (contratto full pay out), l’imposta sull’importazione si calcola sull’introito totale delle rate leasing sino al luogo di destinazione in territorio svizzero ([Illustrazione: nell’originale] per analogia cifra 7.4.1 lett. a; art. 54 cpv. 1 lett. g e cpv. 3 LIVA). L’introito totale corrisponde alla somma delle rate leasing da pagare nel periodo di durata del contratto leasing (scadenza base). Si è in presenza di un contratto d’ammortamento integrale quando un bene in leasing è finanziato interamente con le rate leasing.
Contratto leasing di ammortamento parziale
In caso di contratto d’ammortamento parziale (contratto non full pay out), l’imposta sull’importazione si calcola sul valore di mercato dei beni importati sino al luogo di destinazione sul territorio svizzero (→ cifra 7.4.1 lett. a; art. 54 cpv. 1 lett. g e cpv. 3 LIVA).
Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.