5.1 In generale
Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente
In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025
AFC · Info IVA 09 · n. 5.1 · Italiano
Ogni membro del gruppo determina la propria quota di deduzione dell’imposta precedente o la propria riduzione e/o correzione della deduzione dell’imposta precedente conseguente alla doppia utilizzazione.
Le transazioni interne al gruppo non sono assoggettate all’IVA. Di conseguenza, in mancanza di una dichiarazione fiscale, non è consentita una deduzione dell’imposta precedente per tali prestazioni. Non occorre dichiarare le transazioni interne al gruppo nel rendiconto IVA.
Nell’ambito delle transazioni interne al gruppo, la deduzione dell’imposta precedente sulle forniture e prestazioni di servizi della società prestatrice si riferisce in linea di principio al rapporto delle prestazioni esterne della società destinataria delle prestazioni.
Esempio
Il membro del gruppo A, che in base alle sue prestazioni esclusivamente imponibili non deve effettuare alcuna correzione della deduzione dell’imposta precedente per doppia utilizzazione, acquista arredi per ufficio per 10 810 franchi (8,1 % IVA incl.). Tali arredi per ufficio sono destinati al membro del gruppo B, che in ragione della propria attività ha diritto all’imposta precedente solo nella misura del 60 %.
La deduzione dell’imposta precedente del membro A del gruppo si calcola come segue:
Aggravio d’imposta precedente sull’acquisto di arredi per ufficio: 8,1 % IVA di CHF 10 810 (108,1 %) | CHF | 810 |
Correzione della deduzione dell’imposta precedente del 40 % conformemente alla quota di correzione della deduzione dell’imposta precedente del membro B del gruppo: 40 % di CHF 810 | CHF | - 324 |
Imposta precedente deducibile per A | CHF | 486 |
Il modo di procedere descritto nell’esempio di cui sopra è applicabile, in primo luogo, alle situazioni in cui un membro del gruppo acquista prestazioni per un altro membro del gruppo.
In altri casi, nella prassi è quasi impossibile attribuire ciascun acquisto alla successiva utilizzazione all’interno del gruppo. In tali casi, per la correzione e/o la riduzione della deduzione dell’imposta precedente occorre applicare un metodo che tenga adeguatamente conto dell’utilizzazione all’interno del gruppo d’imposizione e che conduca a un risultato corretto (art. 68 OIVA).
Nel calcolo della quota di deduzione dell’imposta precedente devono quindi essere prese in considerazione sia le prestazioni esterne a soggetti che non sono membri del gruppo, sia le transazioni interne al gruppo. Sia le prestazioni esterne che le transazioni interne al gruppo sono calcolate secondo l’articolo 24 LIVA.
In genere è possibile ottenere un risultato corretto tenendo conto delle transazioni interne al gruppo presso la società prestatrice sulla base della quota di deduzione dell’imposta precedente della società destinataria delle prestazioni. Applicando una chiave di riparto appropriata di riparto in base alla cifra d’affari (→ cifre 3.3.1–3.3.3), le transazioni interne al gruppo sono così tenute in considerazione, a seconda della quota di deduzione dell’imposta precedente della società destinataria delle prestazioni, come cifre d’affari legittimanti o non legittimanti la deduzione dell’imposta precedente.
Con questo modo di procedere, ciascuna società del gruppo che effettua transazioni interne al gruppo deve conoscere la quota di deduzione dell’imposta precedente della società destinataria delle prestazioni. Se singole società del gruppo si effettuano reciprocamente prestazioni, ciò va considerato con esattezza mediante un calcolo iterativo per ciascuna società. Per quanto riguarda la chiave di riparto per la correzione, tale calcolo deve essere effettuato arrotondando a due cifre decimali.
Le spiegazioni di fondo relative alla deduzione dell’imposta precedente (→ cifre 1–4) devono essere tenute in considerazione in maniera adeguata alle peculiarità dell’imposizione di gruppo. Generalmente, anche per l’imposizione di gruppo è necessaria una ripartizione tra i vasi A–C ([Illustrazione: nell’originale] cifra 3). Affinché la correzione della deduzione dell’imposta precedente e la riduzione della deduzione dell’imposta precedente conducano a un risultato corretto, occorre applicare chiavi di riparto possibilmente adeguate. Queste possono essere chiavi di riparto in base alla cifra d’affari o anche altre chiavi di riparto. In particolare, nel caso dei costi degli immobili occorrono generalmente chiavi di riparto per m2 o m3 anche se, a seconda dello standard di costruzione, può rendersi necessaria una diversa ponderazione dei m2 o dei m3.
Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).