3.3.1 Correzione della deduzione dell’imposta precedente sulle spese e sugli investimenti a doppia utilizzazione in rapporto alla cifra d’affari complessiva epurata
Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente
In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025
AFC · Info IVA 09 · n. 3.3.1 · Italiano
Questo approccio si basa sull’applicazione del metodo dei 3 vasi ([Illustrazione: nell’originale] cifra 3). Le imposte precedenti sui costi complessivi (costi del materiale, prestazioni di servizi e altri costi d’esercizio) e sugli investimenti
che sono attribuibili direttamente all’attività imprenditoriale legittimante la deduzione dell’imposta precedente sono interamente deducibili (vaso A);
che sono attribuibili direttamente all’attività non imprenditoriale e/o all’attività imprenditoriale non legittimante la deduzione dell’imposta precedente non sono deducibili (vaso B);
che non sono attribuibili direttamente né al vaso A né al vaso B sono registrate contabilmente in modo separato. Queste imposte precedenti sono deducibili solo in relazione alla composizione della cifra d’affari complessiva corretta, ossia epurata in base ai costi attribuibili direttamente (vaso C).
Sono considerati costi attribuibili direttamente per il calcolo della cifra d’affari complessiva epurata non solo quelli gravati dell’imposta precedente attribuibili ai vasi A o B, bensì anche i costi non gravati dell’imposta precedente (p. es. spese per il personale) che sono attribuibili direttamente alle attività corrispondenti. Nel caso degli investimenti, per l’attribuzione non si deve considerare il valore dell’investimento, bensì l’ammortamento contabile.
Esempio: Casa della musica SA
La Casa della musica SA, contribuente, si occupa da un lato del commercio imprenditoriale di strumenti musicali legittimante la deduzione dell’imposta precedente (imponibile) e dei lavori di riparazione degli strumenti musicali e, dall’altro, dell’attività imprenditoriale riguardante la scuola di musica (lezioni di musica impartite) non legittimante la deduzione dell’imposta precedente (esclusa dall’imposta). Le controprestazioni ottenute dalla scuola di musica sono escluse dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 11 LIVA. Tutte le cifre d’affari sono realizzate in Svizzera.
Dal bilancio e dal conto economico della Casa della musica SA per l’esercizio 2025 si desumono le cifre illustrate di seguito (se non diversamente indicato, tutti gli importi sono intesi in CHF, IVA esclusa):
[Illustrazione: nell’originale]
La correzione della deduzione dell’imposta precedente per tutte le imposte precedenti attribuibili al vaso C è determinata secondo la chiave di riparto a partire dalla cifra d’affari complessiva epurata.
Attività imponibile (commercio e riparazioni) | Attività esclusa dall’imposta (scuola di musica) | Totale | |
Cifra d’affari | 2 400 000 | 800 000 | 3 200 000 |
Spese attribuibili direttamente | |||
Merci e materiale | - 1 500 000 | - 60 000 | - 1 560 000 |
Spese per il personale | - 340 000 | - 600 000 | - 940 000 |
Cifra d’affari complessiva epurata | 560 000 | 140 000 | 700 000 |
In % | 80,00 % | 20,00 % | 100,00 % |
L’imposta precedente sulle spese a doppia utilizzazione di 22 500 franchi (vaso C) deve essere corretta del 20 %, con una conseguente correzione della deduzione dell’imposta precedente di 4500 franchi.
Verifica: il metodo conduce a un risultato corretto?
Cifra d’affari complessiva epurata | 560 000 | 140 000 | 700 000 |
Ripartizione delle spese non attribuibili direttamente (rapporto 80–20 %) | - 520 000 | - 130 000 | - 650 000 |
Risultato | 40 000 | 10 000 | 50 000 |
Con la ripartizione di tutte le spese non attribuibili direttamente proporzionalmente alla cifra d’affari complessiva epurata, il risultato corrisponde alla quota della cifra d’affari complessiva epurata. Nel presente esempio, questo metodo non conduce a un risultato corretto.
Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).