3 Correzione della deduzione dell’imposta precedente in seguito alla doppia utilizzazione
Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente
In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025
AFC · Info IVA 09 · n. 3 · Italiano
Se il contribuente utilizza beni, parte di essi o prestazioni di servizi
anche al di fuori del suo ambito imprenditoriale; oppure
nel suo ambito imprenditoriale sia per prestazioni che danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente sia per prestazioni che non ne danno diritto,
sussiste una doppia utilizzazione e la deduzione dell’imposta precedente deve essere corretta proporzionalmente all’utilizzazione (art. 30 cpv. 1 LIVA).
Le imposte precedenti devono essere ripartite secondo il metodo dei 3 vasi. Le imposte precedenti attribuibili al vaso C comportano una correzione della deduzione dell’imposta precedente.
[Illustrazione: nell’originale]
Se le imposte precedenti dal vaso C sono utilizzate principalmente nell’ambito dell’attività imprenditoriale per prestazioni che danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente, questa può essere dedotta integralmente e corretta alla fine del periodo fiscale (art. 30 cpv. 2 LIVA).
Se l’esercizio commerciale non coincide con l’anno civile (periodo fiscale), il contribuente ha la facoltà di effettuare i calcoli della correzione della deduzione dell’imposta precedente sulla base dell’esercizio commerciale. In caso di passaggio della base di calcolo dall’esercizio commerciale all’anno civile o viceversa, si deve tenere presente che tale passaggio non deve avere ripercussioni sostanziali sull’ammontare della correzione della deduzione dell’imposta precedente. Per ragioni di semplificazione, di seguito si parlerà soltanto di periodo fiscale.
La correzione della deduzione dell’imposta precedente può essere calcolata (art. 65 OIVA):
a) in base allo scopo effettivo d’utilizzazione (→ cifra 3.1);
b) in base agli importi forfetari fissati dall’AFC (→ cifra 3.2);
c) in base a calcoli propri (→ cifra 3.3).
Se esegue le correzioni della deduzione dell’imposta precedente in base a calcoli propri, il contribuente deve giustificare esaurientemente i fatti alla base dei suoi calcoli ed effettuare una verifica della plausibilità (art. 67 OIVA).
Nella scelta del metodo di correzione occorre osservare che il metodo scelto
conduca a un risultato corretto; e
sia mantenuto per almeno un periodo fiscale.
Per calcolare la correzione della deduzione dell’imposta precedente, il contribuente può applicare liberamente uno o più metodi, sempre che conducano a un risultato corretto (art. 68 cpv. 1 OIVA).
È ritenuta conforme l’applicazione di uno o più metodi che
consideri il principio dell’economicità della riscossione;
sia comprensibile sotto il profilo economico; e
attribuisca le imposte precedenti proporzionalmente all’utilizzazione per una determinata attività (art. 68 cpv. 2 OIVA).
Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC (data di pubblicazione: 31.10.2025; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).
Suddivisioni
- 3.1 Correzione della deduzione dell’imposta precedente in base allo scopo effettivo d’utilizzazione
- 3.2 Correzione della deduzione dell’imposta precedente in base a metodi forfetari
- 3.3 Correzione della deduzione dell’imposta precedente mediante calcoli propri
- 3.4 Momento della correzione della deduzione dell’imposta precedente in seguito alla doppia utilizzazione
- 3.5 Rendiconto e arrotondamento
- 3.6 Modifica successiva dell’utilizzazione