1 Principio della deduzione dell’imposta precedente

Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente

In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025

AFC · Info IVA 09 · n. 1 · Italiano

Il contribuente (→ info IVA Assoggettamento) può dedurre, nell’ambito della sua attività imprenditoriale (→ cifra 2.1) e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 29 (→ cifra 2.2) e 33 LIVA (→ cifra 2.3), le seguenti imposte precedenti:

  • l’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero fatturatagli (→ cifra 1.1);

  • l’imposta sull’acquisto da lui dichiarata (→ cifra 1.2);

  • l’imposta sull’importazione da lui versata o da versare (→ cifra 1.3);

  • il 2,6 % dell’importo fatturato in caso di acquisto di determinati prodotti naturali (→ cifra 1.4);

  • l’imposta precedente fittizia sull’acquisto di un bene mobile accertabile, se all’acquisto del bene non gli viene chiaramente trasferita l’imposta e se il bene non è soggetto all’imposizione dei margini (→ cifra 1.5).

Suddivisioni

  1. 1.1 Imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero
  2. 1.2 Imposta sull’acquisto
  3. 1.3 Imposta sull’importazione
  4. 1.4 Deduzione dell’imposta precedente in caso di acquisto di prodotti naturali, bestiame o latte senza un chiaro trasferimento dell’IVA
  5. 1.5 Deduzione dell’imposta precedente fittizia in caso di acquisto di un bene mobile accertabile senza un chiaro trasferimento dell’IVA
  6. 1.6 Comprova del diritto alla deduzione dell’imposta precedente
  7. 1.7 Nascita del diritto alla deduzione dell’imposta precedente
  8. 1.8 Costituzioni di imprese (spese di costituzione)
  9. 1.9 Deduzione dell’imposta precedente su giustificativi in valuta estera
  10. 1.10 Deduzione dell’imposta precedente sulla base di giustificativi emessi in criptocoin o criptotoken
  11. 1.11 Diminuzione della controprestazione e restituzione della controprestazione
  12. 1.12 Ripartizione e riconciliazione delle imposte precedenti