1 Principio della deduzione dell’imposta precedente
Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente
In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025
AFC · Info IVA 09 · n. 1 · Italiano
Il contribuente (→ info IVA Assoggettamento) può dedurre, nell’ambito della sua attività imprenditoriale (→ cifra 2.1) e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 29 (→ cifra 2.2) e 33 LIVA (→ cifra 2.3), le seguenti imposte precedenti:
l’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero fatturatagli (→ cifra 1.1);
l’imposta sull’acquisto da lui dichiarata (→ cifra 1.2);
l’imposta sull’importazione da lui versata o da versare (→ cifra 1.3);
il 2,6 % dell’importo fatturato in caso di acquisto di determinati prodotti naturali (→ cifra 1.4);
l’imposta precedente fittizia sull’acquisto di un bene mobile accertabile, se all’acquisto del bene non gli viene chiaramente trasferita l’imposta e se il bene non è soggetto all’imposizione dei margini (→ cifra 1.5).
Suddivisioni
- 1.1 Imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero
- 1.2 Imposta sull’acquisto
- 1.3 Imposta sull’importazione
- 1.4 Deduzione dell’imposta precedente in caso di acquisto di prodotti naturali, bestiame o latte senza un chiaro trasferimento dell’IVA
- 1.5 Deduzione dell’imposta precedente fittizia in caso di acquisto di un bene mobile accertabile senza un chiaro trasferimento dell’IVA
- 1.6 Comprova del diritto alla deduzione dell’imposta precedente
- 1.7 Nascita del diritto alla deduzione dell’imposta precedente
- 1.8 Costituzioni di imprese (spese di costituzione)
- 1.9 Deduzione dell’imposta precedente su giustificativi in valuta estera
- 1.10 Deduzione dell’imposta precedente sulla base di giustificativi emessi in criptocoin o criptotoken
- 1.11 Diminuzione della controprestazione e restituzione della controprestazione
- 1.12 Ripartizione e riconciliazione delle imposte precedenti