2 Esclusione del diritto alla deduzione dell’imposta precedente e riduzione della deduzione dell’imposta precedente
Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente
In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025
AFC · Info IVA 09 · n. 2 · Italiano
La deduzione dell’imposta precedente è ammessa nell’ambito dell’attività imprenditoriale (art. 28 cpv. 1 LIVA). Il contribuente che oltre al suo ambito imprenditoriale ha anche ambiti non imprenditoriali, in relazione alle spese e agli investimenti concernenti questi ultimi è considerato consumatore finale e non è legittimato alla deduzione dell’imposta precedente (→ cifra 2.1).
Non sussiste inoltre alcun diritto alla deduzione dell’imposta precedente per prestazioni e importazione di beni utilizzati per l’esecuzione di prestazioni escluse dall’imposta se il contribuente non ha optato per la loro imposizione (art. 29 cpv. 1 LIVA) (→ cifra 2.2).
Il contribuente deve ridurre proporzionalmente la deduzione dell’imposta precedente se riceve fondi secondo l’articolo 18 capoverso 2 lettere a–c LIVA (art. 33 cpv. 2 LIVA; → cifra 2.3).
Il grafico seguente presenta una panoramica sul diritto alla deduzione dell’imposta precedente.
[Illustrazione: nell’originale]
[Illustrazione: nell’originale] | In relazione a prestazioni di viaggio (→ cifra 2.2.3), partecipazioni e ristrutturazioni (→ cifra 2.2.4) escluse dall’imposta e in caso di applicazione dell’imposizione di gruppo (→ cifra 5) esistono regolamentazioni speciali. |
[Illustrazione: nell’originale] | I flussi di mezzi finanziari secondo l’articolo 18 capoverso 2 lettere a–c LIVA comportano una riduzione della deduzione dell’imposta precedente (→ cifra 2.3). |
[Illustrazione: nell’originale] | Se successivamente si verificano modifiche nello scopo d’utilizzazione in base ai quali un bene o una prestazione di servizi sono trasferiti da un ambito legittimante la deduzione dell’imposta precedente a uno non legittimante tale deduzione (ad es. dal patrimonio aziendale al patrimonio privato), sussiste una modifica d’utilizzazione (→ cifra 3.6). |
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