7.2.2 Prezzo d’acquisto variabile al momento della transazione patrimoniale
Info IVA 11 · Procedura di notifica
In vigore · Stato dal 11 maggio 2026
AFC · Info IVA 11 · n. 7.2.2 · Italiano
Se il prezzo d’acquisto definitivo non può essere determinato al momento della transazione patrimoniale, si dovrà effettuare una stima approssimativa e la si dovrà dichiarare nel periodo di rendiconto nel quale è stata effettuata la transazione patrimoniale (→ cifra 7.1). Il calcolo della stima deve essere trasmesso con il modulo n. 764 per via elettronica tramite l’apposito portale.
Se la stima approssimativa è troppo bassa, la differenza va dichiarata, dopo l’incasso dell’ultimo pagamento (residuo), presentando un rendiconto di correzione per il periodo di rendiconto nel quale era stata originariamente presentata la transazione patrimoniale, sempre che il periodo fiscale non sia ancora prescritto o passato in giudicato in altro modo (art. 43 LIVA).
Esempio
La Bosco SA vende la parte Falegnameria dell’esercizio a un terzo indipendente. Come prezzo d’acquisto si conviene il 10 % della cifra d’affari generata nei tre anni successivi. I pagamenti avvengono su base annua dopo l’allestimento della chiusura. Le cifre d’affari realizzate nei tre anni precedenti sono complessivamente pari a 3 milioni di franchi.
Si può quindi presumere che il prezzo d’acquisto sarà all’incirca pari a 300 000 franchi. Il prezzo d’acquisto deve essere dichiarato alla cifra 200 del rendiconto e portato in deduzione alla cifra 225. Il calcolo dettagliato del prezzo d’acquisto basato sulle cifre d’affari deve essere trasmesso con il modulo n. 764.
Prima definizione della prassi in seguito alla valutazione di una nuova fattispecie (data di pubblicazione: 11.02.2025; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).