7.2.4 Alienazione effettuata ai valori contabili tra persone strettamente vincolate

Info IVA 11 · Procedura di notifica

In vigore · Stato dal 11 febbraio 2025

AFC · Info IVA 11 · n. 7.2.4 · Italiano

Se una transazione è effettuata nel quadro di una ristrutturazione ai sensi degli articoli 19 o 61 LIFD tra persone strettamente vincolate (art. 3 lett. h LIVA; → cifra. 3.2), per semplificare la dichiarazione del prezzo di alienazione, l’AFC accetta il valore degli attivi conformemente al bilancio di trasferimento (è fatta salva la cifra 8). Una data di riferimento scelta per la valutazione degli attivi può risalire fino a sei mesi prima e non è determinante per la definizione del momento del trasferimento sotto il profilo dell’IVA (→ cifra 7.1).

Nella determinazione del prezzo di alienazione vanno considerate soltanto le voci di bilancio la cui alienazione può essere qualificata come prestazione secondo l’articolo 18 capoverso 1 LIVA. Non è rilevante se si tratta di prestazioni imponibili o di prestazioni escluse dall’imposta.

Esempio
La Bosco SA trasferisce la parte Falegnameria dell’esercizio alla neocostituita società Bosco Filiale SA. La transazione è effettuata ai valori contabili.

Bilancio di trasferimento ai valori contabili (in mia. di CHF)

Attivo circolante

Capitale di terzi a breve termine

Mezzi liquidi

90

Creditori F e P

150

Debitori F e P

110

Delcredere

 - 10

100

Capitale di terzi a lungo termine

Scorta di merci

140

Debiti bancari

 180

Totale attivo circolante

330

Totale capitale di terzi

330

Attivo fisso

Capitale proprio

Beni mobili e attrezzature

130

Capitale azionario

200

Veicoli

50

Titoli

20

Totale attivo fisso

 200

Totale capitale proprio

 200

Totale somma di bilancio

 530

Totale somma di bilancio

 530

Le posizioni seguenti non sono di regola da includere nella dichiarazione:

  • mezzi liquidi,

  • debitori forniture (F) e prestazioni di servizi (P) (incl. delcredere; → cifra 7.4),

  • ratei e risconti attivi (registrazione di delimitazioni contabili temporali),

  • prestiti in contanti e prestiti attivi,

  • ulteriori posizioni analoghe sono possibili.

Nell’esempio occorre quindi dichiarare come prezzo di alienazione 340 000 franchi alle cifre 200 e 225 del rendiconto (scorta di merci: CHF 140 000; tutto l’attivo fisso: CHF 200 000).

[Illustrazione: nell’originale]

Le considerazioni esposte alla presente cifra si riferiscono esclusivamente alla determinazione del prezzo di alienazione da dichiarare nell’ambito di una ristrutturazione degli articoli 19 o 61 LIFD effettuata mediante procedura di notifica. In merito alla questione, da chiarire prima della determinazione del prezzo di alienazione, di quali attivi debbano essere contemplati nella procedura di notifica obbligatoria, si rimanda alle considerazioni della cifra 3.1.

Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC (data di pubblicazione: 11.02.2025; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).