7.2.3 Riduzione successiva del prezzo d’acquisto convenuto
Info IVA 11 · Procedura di notifica
In vigore · Stato dal 11 febbraio 2025
AFC · Info IVA 11 · n. 7.2.3 · Italiano
Se un prezzo d’acquisto viene ridotto successivamente o se una stima approssimativa secondo la cifra 7.2.2 risulta troppo elevata, è possibile presentare un rendiconto di correzione per il periodo di rendiconto nel quale è stata notificata la transazione patrimoniale originaria. Eventuali compensazioni (p. es. con contropretese) con il prezzo d’acquisto dovuto non sono però considerate una riduzione del prezzo d’acquisto. Una correzione può essere effettuata solo sino al passaggio in giudicato (art. 43 LIVA) del relativo periodo di rendiconto.
Prima definizione della prassi in seguito alla valutazione di una nuova fattispecie (data di pubblicazione: 11.02.2025; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).