1.3.1 Cifra d’affari determinante per il limite

Info IVA 12 · Aliquote saldo

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA 12 · n. 1.3.1 · Italiano

In virtù dell’articolo 77 capoverso 1 OIVA devono essere considerate:

  • le forniture imponibili eseguite in territorio svizzero (incluse le forniture esenti dall’imposta, ad es. le esportazioni);

  • le prestazioni di servizi imponibili (incluse le forniture esenti dall’imposta) per le quali il luogo della prestazione è situato in territorio svizzero.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (abrogazioni nell’art. 90 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).