1.3 Chi può applicare il metodo delle AS?
Info IVA 12 · Aliquote saldo
In vigore · Stato dal 3 gennaio 2025
AFC · Info IVA 12 · n. 1.3 · Italiano
I contribuenti che realizzano una cifra d’affari annua determinante proveniente da prestazioni imponibili fino a 5 024 000 franchi (IVA inclusa) e che devono pagare imposte per un importo pari o inferiori a 108 000 franchi all’anno, calcolate in base all’AS applicabile, possono conteggiare l’imposta con il metodo delle AS.
I contribuenti che non possono scegliere il metodo delle AS sono elencati in modo esaustivo nell’articolo 77 capoverso 2 OIVA. Si tratta di persone che
in virtù dell’articolo 37 capoverso 5 LIVA hanno la possibilità di applicare il metodo delle aliquote forfetarie;
applicano la procedura di riporto del pagamento dell’imposta secondo l’articolo 63 LIVA;
applicano l’imposizione di gruppo secondo l’articolo 13 LIVA;
hanno la loro sede o uno stabilimento d’impresa nelle valli di Samnaun o Sampuoir;
realizzano più del 50 % della loro cifra d’affari da prestazioni imponibili (con luogo della prestazione sul territorio svizzero) eseguite per altri contribuenti che applicano il metodo effettivo, se le persone coinvolte sono poste sotto una direzione unica (→ info IVA Imposizione di gruppo);
in virtù dell’articolo 7 capoverso 3 LIVA (dichiarazione d’adesione estero e regolamentazione della vendita per corrispondenza) eseguono forniture sul territorio svizzero;
sono considerati fornitori di prestazioni secondo l’articolo 20a LIVA (attribuzione delle prestazioni in caso di forniture mediante piattaforme elettroniche);
hanno la loro sede all’estero.
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 77 cpv 2 lett. g e h OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).
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