10.1 Esportazioni o prestazioni eseguite all’estero
Info IVA 12 · Aliquote saldo
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA 12 · n. 10.1 · Italiano
Prestazioni che, secondo l’articolo 7 o 8 LIVA, vengono eseguite sul territorio svizzero, esenti dall’imposta conformemente all’articolo 23 LIVA, vanno dichiarate nel rendiconto IVA alla cifra 200 e portate in deduzione alla cifra 220.
Prestazioni che, secondo l’articolo 7 o 8 LIVA, vengono eseguite all’estero, vanno dichiarate nel rendiconto IVA alla cifra 200 e portate in deduzione alla cifra 221. Ulteriori dettagli sul rendiconto e sul pagamento dell’imposta figurano alla cifra 18.1.3.
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (abrogazioni nell’art. 90 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).