10.2 Forniture di beni alle piattaforme elettroniche

Info IVA 12 · Aliquote saldo

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA 12 · n. 10.2 · Italiano

Le forniture di beni ai sensi dell’articolo 3 lettera d numero 1 LIVA (vendita di beni) a un gestore di una piattaforma elettronica, riconosciuto come fornitore secondo l’articolo 20a LIVA per simili forniture sono esenti dall’imposta (art. 23 cpv. 2 n. 13 LIVA), purché il gestore della piattaforma sia iscritto nel registro dei contribuenti IVA.

Le relative cifre d’affari vanno dichiarate alla cifra 200 e possono essere dedotte alla cifra 220 del rendiconto IVA.

In caso di rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo non viene accordata alcuna compensazione supplementare.

Sulla base dell’articolo 43a OIVA, a determinate condizioni vi è tuttavia la possibilità di indicare l’imposta nella fattura per tali prestazioni.

[Illustrazione: nell’originale]

Ulteriori informazioni figurano nell’info IVA concernente il settore Piattaforme elettroniche.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 20a e 23 cpv. 2 n. 13 LIVA; art. 43a OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).