14.3.1 Beni destinati al perfezionamento (lavorazione, trasformazione e riparazione)
Info IVA 12 · Aliquote saldo
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA 12 · n. 14.3.1 · Italiano
I beni che sono stati importati temporaneamente per essere perfezionati a cottimo nell’ambito di un contratto d’appalto vanno imposti secondo il regime doganale del perfezionamento attivo. Solo in questo caso l’importazione temporanea è considerata esente dall’imposta sull’importazione. Se in occasione dell’importazione non è effettuata la citata procedura, l’UDSC riscuote l’imposta sull’importazione sul valore di mercato del bene al luogo di destinazione sul territorio svizzero. Un rimborso di tale imposta da parte dell’UDSC è precluso a causa dell’esportazione di beni perfezionati. Chi vuole imporre beni secondo il regime doganale del perfezionamento attivo necessita di un’autorizzazione dell’UDSC.
I beni esportati temporaneamente per il perfezionamento a cottimo nell’ambito di un contratto d’appalto e successivamente ritornati al mittente sul territorio svizzero possono essere dichiarati all’esportazione secondo il regime doganale d’esportazione. Se è provato al momento della reimportazione dei beni che gli stessi sono stati esportati secondo questo regime e perfezionati all’estero (ad es. ordini, fatture, documenti d’esportazione, ordini di spedizione) e che sono ritornati al mittente all’origine sul territorio svizzero, l’imposta all’importazione è calcolata sulla controprestazione per i lavori eseguiti all’estero (costi di perfezionamento). Tuttavia, è indispensabile che nella dichiarazione doganale la controprestazione sia dichiarata.
Anche se i beni sono stati dichiarati in esportazione temporanea secondo il regime doganale del perfezionamento passivo, al momento della reimportazione l’imposta sull’importazione è calcolata sulla controprestazione per i lavori eseguiti all’estero al luogo di destinazione sul territorio svizzero.