14.3.2 Beni in ammissione temporanea
Info IVA 12 · Aliquote saldo
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA 12 · n. 14.3.2 · Italiano
I beni (destinati ad es. a esposizioni, test, sperimentazioni, formazioni, materiale professionale e aziendale) che sono importati temporaneamente vanno dichiarati nel regime doganale di ammissione temporanea. Solo in tal caso l’importazione temporanea è esente dall’imposta sull’importazione. Questa esenzione non comprende la controprestazione per l’uso temporaneo. Se per l’uso temporaneo non è chiesto alcun importo per il noleggio, o se tale importo è esiguo, è determinante la controprestazione che verrebbe fatturata per il noleggio a un terzo indipendente. Se in occasione dell’importazione non è effettuata la citata procedura, l’UDSC riscuote l’imposta sull’importazione sul valore di mercato del bene al luogo di destinazione sul territorio svizzero. È precluso il rimborso di tale imposta da parte dell’UDSC in seguito a un’esportazione dei beni oppure un’imposizione successiva della controprestazione per l’uso temporaneo.
I beni (destinati ad es. a esposizioni, test, sperimentazioni, formazioni, materiale professionale e aziendale) che sono esportati temporaneamente vanno anch’essi dichiarati nel regime doganale di ammissione temporanea. Solo in tal caso la reimportazione è esente dall’imposta sull’importazione. Se in occasione dell’esportazione non è effettuata la citata procedura, l’UDSC riscuote l’imposta sull’importazione sul valore di mercato del bene al luogo di destinazione sul territorio svizzero. Il rimborso successivo di tale imposta è ammesso a determinate condizioni (→ cifra 14.2, primo punto).