2.2.3 Correzioni sulle spese e sugli investimenti fiscalmente rilevanti

Info IVA 12 · Aliquote saldo

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA 12 · n. 2.2.3 · Italiano

(Art. 79 cpv. 3 OIVA)

In caso di passaggio dal metodo di rendiconto effettivo a quello delle AS, immediatamente prima di questo passaggio nel rendiconto secondo il metodo effettivo occorre effettuare le correzioni in funzione del valore attuale dei beni e delle prestazioni di servizi. Oggetto di tali correzioni sono le imposte precedenti fatte valere nel quadro dell’applicazione del metodo di rendiconto effettivo alle spese e agli investimenti fiscalmente rilevanti. Sono comprese anche le quote corrette in seguito alle modifiche di utilizzazione o al cambiamento del metodo di rendiconto. La rilevanza fiscale delle spese e degli investimenti è definita sulla base delle disposizioni in caso di modifiche d’utilizzazione (→ info IVA Modifiche d’utilizzazione). La correzione va effettuata in maniera analoga alle correzioni dell’imposta precedente in seguito al consumo proprio (→ info IVA Modifiche d’utilizzazione).

Esempio
Dal 1° gennaio 2023, la Fiduciaria SA è iscritta nel registro dei contribuenti IVA e da allora applica il metodo di rendiconto effettivo. Nel corso del 2025 la Fiduciaria SA ha acquistato un’automobile nonché mobilio per un valore complessivo di 75 670 franchi (incl. 8,1 % IVA). Le imposte precedenti sono state fatte valere integralmente. Non sono stati effettuati ulteriori investimenti né sono state sostenute altre spese rilevanti per le correzioni. Il 1° gennaio 2028 la Fiduciaria SA passa al metodo delle AS. Occorre effettuare una correzione pari al valore attuale delle imposte precedenti che sono state fatte valere.

Prezzo d’acquisto IVA esclusa (CHF)

Imposta precedente sul prezzo d’acquisto (CHF)

Acquisti nel 2025

70 000

5 670

Ammortamenti per gli anni 2025 (= anno dell’utilizzazione) fino al 2027 (= ultimo anno trascorso): 3 anni al 20 % = 60 % di CHF 5670

- 3 402

Correzione a favore dell’AFC (= valore attuale dell’imposta precedente)

2 268

La correzione di 2268 franchi deve essere dichiarata alla cifra 415 del rendiconto Q04/2027.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 79 cpv. 3 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).