4.1 Principi
Info IVA 17 · Prestazioni a rappresentanze diplomatiche e a organizzazioni…
In vigore · Stato dal 29 marzo 2023
AFC · Info IVA 17 · n. 4.1 · Italiano
I beneficiari istituzionali devono destinare i beni e le prestazioni di servizi acquistati esclusivamente all’uso ufficiale, le persone beneficiarie esclusivamente all’uso personale.
Fatta riserva di quanto segue, l’esenzione fiscale è applicabile unicamente se il prezzo d’acquisto effettivo dei beni e delle prestazioni di servizi, indicato nella fattura o in un documento equivalente, ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi (IVA inclusa). L’esenzione fiscale va comprovata con i moduli A, A/OI e B.
Le organizzazioni internazionali hanno la possibilità di far valere l’esenzione fiscale presso i loro prestatori tramite il modulo A/OI. Questo modulo legittima loro lo sgravio fiscale dell’imposta alla fonte per una durata di cinque anni (salvo annullamento).