4.3 Forniture di carburanti
Info IVA 17 · Prestazioni a rappresentanze diplomatiche e a organizzazioni…
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2022
AFC · Info IVA 17 · n. 4.3 · Italiano
Le forniture di carburanti sono pure esenti dall’imposta, senza alcun importo minimo, se i beneficiari istituzionali e le persone beneficiarie hanno diritto all’esenzione dall’imposta sugli oli minerali. In questo caso, il fornitore di carburanti deve poter comprovare che l’UDSC non ha riscosso l’imposta sugli oli minerali oppure che gliel’ha rimborsata.
Se per una ragione qualsiasi non c’è un’esenzione dall’imposta sugli oli minerali, le forniture di carburante possono essere esentate dall’IVA alle condizioni generali, ossia tramite i moduli A, A/OI e B. La somma di queste forniture (di carburanti e di altri beni) deve essere almeno di 100 franchi (IVA inclusa).