4.2 Prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni, forniture di acqua in condotte, di gas ed energia elettrica
Info IVA 17 · Prestazioni a rappresentanze diplomatiche e a organizzazioni…
In vigore · Stato dal 29 gennaio 2026
AFC · Info IVA 17 · n. 4.2 · Italiano
Nessun importo minimo è previsto per le prestazioni di servizi in materia d’informatica e di telecomunicazioni (art. 10 OIVA), né per le forniture di acqua in condotte, di gas ed energia elettrica da parte di aziende di erogazione. Come prova per l’esenzione fiscale sono previsti i moduli AA o BB validi cinque anni (salvo annullamento). Questi moduli sono disponibili sul sito Internet dell’AFC.