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Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 42 pagine
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1Gli organi superiori di direzione e di amministrazione dei soggetti giuridici che partecipano alla fusione devono elaborare un rapporto scritto sulla fusione. Possono anche redigere insieme il rapporto.
2 Il rapporto spiega e giustifica dai profili giuridico e economico:
a. lo scopo e le conseguenze della fusione;
b. il contratto di fusione;
c. il rapporto di cambio delle quote e, se del caso, l’importo del conguaglio
rispettivamente i diritti sociali dei soci del soggetto giuridico trasferente in seno al soggetto giuridico assuntore;
d. l’importo di un’eventuale indennità;
e. particolari difficoltà della valutazione;
f. se del caso l’importo dell’aumento di capitale del soggetto giuridico assuntore;
g. se del caso l’obbligo d’eseguire versamenti suppletivi e la responsabilità personale che
risultano dalla fusione per i soci del soggetto giuridico trasferente;
h. in caso di fusione tra soggetti giuridici di diversa forma giuridica, gli obblighi che
possono essere imposti ai soci in tale nuova forma.
3 Nell’ambito della fusione mediante combinazione il progetto degli statuti del nuovo soggetto giuridico va presentato in allegato al rapporto di fusione.
Art. 15 Verifica del contratto di fusione e del rapporto di fusione
1 Ogni soggetto giuridico che partecipa alla fusione deve far verificare contratto e rapporto di fusione da un revisore particolarmente qualificato.
2 Deve fornire tutte le informazioni e i documenti utili al suo revisore e al revisore degli altri soggetti giuridici che partecipano alla fusione.
3 In un rapporto di revisione scritto il revisore indica in particolare:
a. se l’aumento di capitale previsto dal soggetto giuridico assuntore è sufficiente per
salvaguardare i diritti dei titolari di quote del soggetto giuridico trasferente;
b. se il rapporto di cambio delle quote è adeguato;