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Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 42 pagine

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a. la fusione o la scissione hanno acquisito validità giuridica secondo il diritto applicabile

alla società straniera e che

b. la società straniera ha attribuito ai soci della società svizzera le quote o i diritti sociali

cui hanno diritto oppure ha versato o garantito un’eventuale conguaglio o indennità.

3 Il foro d’esecuzione e il foro svizzeri sussistono dopo la cancellazione fino a quando i creditori o i titolari di quote siano stati soddisfatti oppure fino a quando i loro crediti siano stati garantiti.

Art. 164a b. Trasferimento, fusione e scissione all’estero

La validità della subordinazione di una società straniera a un altro ordinamento giuridico straniero, nonché la fusione e la scissione tra società straniere sono riconosciute in Svizzera, se sono valide secondo i rispettivi ordinamenti giuridici.

Art. 165 Titolo marginale

VII. Decisioni straniere

4. Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP8)

La legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 25 giugno 1982 è modificata come segue:

Art. 62 cpv. 3

3 Il Consiglio federale può emanare disposizioni sull’approvazione di fusioni, scissioni e trasformazioni di istituti di previdenza da parte delle autorità di vigilanza, nonché sull’esercizio della vigilanza nei casi di liquidazioni e di liquidazioni parziali.

5. Legge federale su le banche e le casse di risparmio9

8

RS 831.40

9

RS 952.0