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Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 42 pagine

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Abrogato

Art. 936a Numero d’identificazione (nuovo)

1 Alle ditte individuali, alle società in nome collettivo e alle società in accomandita, alle società di capitali, alle società cooperative, alle associazioni, alle fondazioni e agli istituti di diritto pubblico iscritti nel registro di commercio è attribuito un numero d’identificazione.

2 Il numero d’identificazione rimane immutato durante l’esistenza del soggetto giuridico, particolarmente in caso di trasferimento di sede, di trasformazione e di modifica del nome o della ditta.

3 Il numero d’identificazione deve figurare accanto alla ditta sulle lettere, sui bollettini d’ordinazione e sulle fatture.

4 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

Art. 4 Disposizioni finali e transitorie dei titoli 24-33

Abrogato

2. Codice penale svizzero del 21 dicembre 19374

Il Codice penale è modificato come segue:

Art. 326ter Contravvenzioni alle disposizioni sulle ditte commerciali

Chiunque utilizza per un'azienda iscritta nel registro di commercio una denominazione non conforme a quella iscritta a registro e tale da indurre in errore,

chiunque utilizza per un'azienda non iscritta nel registro di commercio una denominazione fallace,

chiunque suscita l'impressione che un'azienda straniera non iscritta nel registro di commercio abbia la sede o una succursale in Svizzera,

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RS 311.0