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Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 42 pagine

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3 Sono fatte salve le disposizioni ... (capoverso 2 vigente).

Art. 163a

3. La fusione in particolare a. Principio

1 La fusione tra una società svizzera e una società straniera è permessa secondo il presente articolo nonché secondo gli articoli 163b e 163c.

2 Il contratto di fusione deve rispettare le disposizioni imperative del diritto societario, comprese le disposizioni relative alla forma.

3 Per il rimanente, il contratto di fusione sottostà al diritto scelto dalle parti. Se le parti non scelgono, il contratto di fusione sottostà al diritto dello Stato con il quale è più strettamente connesso. Si presume che tale nesso sussista con lo Stato al cui ordinamento giuridico è sottoposta la società assuntrice.

Art. 163b b. Fusione con una società svizzera

1 Se il diritto applicabile alla società straniera lo permette e le condizioni poste da tale diritto sono adempite, una società svizzera può assumere una società straniera (fusione mediante incorporazione) oppure riunirsi con quest’ultima in una nuova società svizzera (fusione mediante combinazione).

2 Per il rimanente la fusione soggiace al diritto svizzero.

Art. 163c c. Fusione con una società straniera

1Una società straniera può assumere una società svizzera (fusione mediante incorporazione) oppure riunirsi con quest’ultima in una nuova società straniera (fusione mediante combinazione), se la società svizzera prova che:

a. con la fusione i suoi attivi e passivi sono trasferiti alla società straniera e

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RS ...