Progetto
Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 42 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 37Fedlex · Progetto
b. le quote e i diritti sociali sono adeguatamente salvaguardati in seno alla società
straniera.
2 La società svizzera deve adempire tutte le disposizioni del diritto svizzero applicabili alla società trasferente.
3 In Svizzera, i creditori devono essere pubblicamente diffidati a presentare le loro pretese, facendo loro presente la fusione imminente. L’articolo 57 della legge federale7 sulla fusione, la scissione e la trasformazione dei soggetti giuridici si applica per analogia.
4 Per il rimanente la fusione soggiace al diritto della società assuntrice straniera.
Art. 163d
4. La scissione in particolare
1 Le disposizioni della presente legge relative alla fusione si applicano per analogia al trasferimento per via di scissione di parti di patrimonio di una società da una società svizzera a società straniere o da una società straniera a società svizzere.
2 Per il rimanente la scissione, compreso il progetto di scissione, sottostà al diritto applicabile alla società che opera la scissione. Si presume che il diritto della società che opera la scissione sia applicabile al contratto di scissione alle condizioni di cui all’articolo 163a capoverso 3.
Art. 164
5. Disposizioni comuni
a. Cancellazione dal registro di commercio, foro d’esecuzione e foro
1 Una società iscritta nel registro di commercio svizzero può essere cancellata solamente se il rapporto di un revisore particolarmente qualificato attesta che i creditori hanno ottenuto garanzie o sono stati soddisfatti o consentono alla cancellazione.
2 Se una società straniera assume una società svizzera (fusione mediante incorporazione), se si riunisce con quest’ultima in una nuova società straniera (fusione mediante combinazione), o se una società svizzera opera una scissione in società straniere, il rapporto di un revisore particolarmente qualificato deve provare che:
7
RS ...