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Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 42 pagine

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chiunque non avrà indicato o avrà indicato in modo inesatto il numero d’identificazione di un'azienda iscritta nel registro di commercio sulle lettere, sui bollettini d’ordinazione e sulle fatture,

è punito con l'arresto o con la multa.

3. Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP5):

La legge sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987 è modificata come segue:

Art. 161 Titolo marginale

VI. Trasferimento, fusione e scissione

1. Trasferimento della società dall’estero in Svizzera a. Principio Art. 162 Titolo marginale e cpv. 3 b. Momento determinante

3 Prima di farsi iscrivere nel registro di commercio, la società di capitali deve provare, mediante un rapporto di revisione di un revisore particolarmente qualificato secondo l’articolo 727b del Codice delle obbligazioni, che il capitale sociale è coperto giusta il diritto svizzero.

Art. 163

2. Trasferimento della società dalla Svizzera all’estero

1 Una società svizzera può, senza liquidazione né nuova costituzione, sottoporsi al diritto straniero se sono adempite le condizioni poste dal diritto svizzero e se continua a sussistere secondo il diritto straniero.

2 I creditori devono essere pubblicamente diffidati a presentare i loro crediti, facendo loro presente l’imminente modifica degli statuti sociali. L’articolo 57 della legge federale sulla fusione, la scissione e la trasformazione dei soggetti giuridici6 si applica per analogia.

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RS 291