Rapporto sui risultati

Consultazione 1997/4: Legge federale sui presidi terapeutici · 50 pagine

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Sezione 2: Principi relativi all’applicazione e alla collaborazione

Articolo 5 Principi d'applicazione

Secondo CVP, INTPH, VIPS e PHAFO si deve adottare un'ulteriore disposizione che disciplini la consultazionedi cerchie interessate e competenti ËnmaterËaprima deËË'emanazionedi prescrizioni esecutive. JU fa notare che ë stato tralasciato l'aspetto della sicurezza. Secondo BE la terminologia ridimensionai medicamenti e Ii mette suËlostesso piano di una merce comune. SVKH disapprova che iI settore dei presidi terapeutici sia considerato come un mercato commerciale e che in esso non trovino spazio vari indirizziterapeutici në le esigenze dei pazienti. Anche altri rappresentanti della

medicinacomplementare(ASSGP, VaeHw, VaoAe, WELED) e IPK caËdeggianol'adozionedi una

disposizione supplementare che garantisca la libertä di terapia, la libera scelta det terapista, nonchë l’ulteriore sviluppo di diversi indirizzi terapeutici

Lettera b

BS, GRIP, SGCI e ATOPS propongono prevalentemente modifiche redazionali per evËtare significati negativi o comunque troppo vicini all’economia di mercato e quindi non adeguatËai presidi terapeutici, o per precisare l’obiettivo perseguito

Lettera c

11chiaro riconoscimento della concorrenza viene accolto con soddisfazione dall'industria chimica (SGCI, VIPS), come pure da SVPK e WEKO. II prezzo, soprattutto,non deve essere protetto o regotato in altro modo dallo Stato. Tuttavia, CVP ritiene che a causa deI blocco dei prezzi giä oggi net campo dei presËditerapeutici non esista piü la libera concorrenza, salvo per ragioni di politica dei prezzi, E pertanto propone un completamento, in modo tale da impedire che la concorrenza, sia ulteriormente falsata o dËstorta.Tuttavia, finchë sono consentite le importazioniparallele,GE e APC non credono che sarä

possibile impedire le distorsioni della concorrenza. Per questo motivo, GRIP vuole vietare le

importazioniparallele. In piü, GRIP, SGCI, VMA e SKF propongono ulteriorimodifiche redazionali

Lettera d

SGCI chËede che anche con la Legge sui presidi terapeutici l'omologazione si mantenga all’eËevato livelto riconosciuto daIËa comunitä internazionale. Tuttavia, secondo FR, NE, APC e VMA. la tutela

deIË’efficienzae dell'indipendenzadi un controllosvizzerodei presidi terapeuticiva vista anche neI

contesto europeo e in rapporto alle convenzioni internazionaËI.FR, NE, GE e APC raccomandano pertanto di non potenziare troppo !'istituto e di adottare invece le decisioni dell’EMEA (agenzia europea dei presidi terapeutici).

Articolo 6 Collaborazione tra Confederazione e Cantoni

Capoverso 1

In lineadi massima, l’industriachimica(SGCI, VIPS) accogliecon favore la ripartizionedei compitifra

Confederazionee Cantoni, ma trova insoddisfacenteche in parte non sia detto con chiarezza a chË

competache cosa, ZH, BE, SO, BS, Al e VMA disapprovanoche in materiadi esecuzionedellalegge

non sËachiaramente Stabilitala ripartizionedei compiti fra Confederazione e Cantoni. In piü, ZH ë del parere che si dovrebbero menzionare i prFncipidi delimitazËonedelle responsabiIËtä.

Capoverso 2

La cooperazione dei Cantoni nella gestione dell'lstituto viene rifiutata in tutte le prese di posizione pervenute in merito (SGCI, VIPS, VSA, SLV). Secondo le associazioni degli impiegati (SLV, VSA), tale cooperazione ë contraria a una gestione dell'lstituto improntata a principi moderni. Al teme che la creazione dell'lstituto comporti eccessive spese amministrative

Articolo 7 Collaborazione fra lstituto e autoritä federali

A complemento della prevista collaborazione tra lstituto e autoritä federali, l’industria farmaceutica e le associazioni cantonali dei farmacisti {INTPH, SANPH, SGCI, VIPS, AGAV, BLAV) propongono che