Rapporto sui risultati
Consultazione 2000/21: Legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati ("sharing") · 15 pagine
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Undici partecipanti sono favorevoli all’attribuzione della decisione di ripartizione a un'autorità federale (modello centralizzato)20. La scelta di tale autorità (giusta l'art. 6 AP, l’Ufficio federale di polizia ; e d'ora in poi : l’Ufficio federale di giustizia21) è per contro considerata secondaria. Secondo i Cantoni BE e TG, tale compito non dovrebbe in alcun caso essere affidato all'autorità giudicante.
Soltanto il PLS e l’UDC si sono opposti al sistema centralizzato. Secondo il PLS, non si dovrebbe assegnare a un'autorità federale il compito di ripartire i valori confiscati poiché la Confederazione stessa prende parte alla ripartizione. Secondo questo partito, le autorità in questione (Cantoni e Confederazione) dovrebbero accordarsi sulla procedura di ripartizione basandosi sull'articolo 5 dell'avamprogetto; se un'intesa non è possibile, in tal caso la parte che lo auspica dovrebbe poter adire il Tribunale federale. Per l’UDC, occorrerebbe tener conto innanzitutto dei Cantoni e attribuire al Cantone in cui è stata ordinata la confisca la competenza di decidere in merito alla ripartizione (sistema decentralizzato).
L’articolo 6 dell'avamprogetto prevede che le autorità cantonali o federali comunichino all'UFG le decisioni definitive di confisca, salvo che l'importo lordo dei valori patrimoniali confiscati sia manifestamente inferiore a 500'000 franchi. Il Canton LU ritiene che il termine « manifestamente » sia in contraddizione con l'articolo 3 dell'avamprogetto, che dia troppa libertà alle autorità cantonali e che rischi di condurre a una pratica differenziata nella comunicazione delle decisioni di confisca.
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Soltanto il Tribunale federale si è pronunciato sui rimedi giuridici. Giusta l'articolo 7 dell'avamprogetto, le decisioni di ripartizione dell'UFG possono essere impugnate dinanzi al DFGP, in seguito dinanzi al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo. Il Tribunale federale si chiede se non sarebbe opportuno rinunciare al
20 BE, LU, BS, BL, AR, GR, NE, JU, TG ; PCS ; Conferenza dei comandanti di polizia cantonali della Svizzera. 21 Con la riorganizzazione dell’Ufficio federale di polizia, la Divisione degli affari internazionali che si occupa dell'assistenza giudiziaria è stata trasferita all'Ufficio federale di giustizia.