Rapporto sui risultati
Consultazione 2000/21: Legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati ("sharing") · 15 pagine
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- non soltanto degli esborsi, ma anche delle spese processuali6 (il che era stato scartato poiché questi ultimi differiscono fortemente da un Cantone all'altro) ;
- della totalità delle spese d'esecuzione delle pene privative della libertà7 (e non soltanto dei due terzi delle spese prevedibili per l'esecuzione delle pene privative della libertà senza condizionale) ;
- delle spese d'esecuzione delle misure8 ;
- delle spese d'espulsione (biglietti d'aereo, scorta)9 ;
- delle spese sostenute da un altro Cantone prima di un eventuale cambiamento di foro10.
Per quanto concerne l’articolo 3 dell'avamprogetto (importo minimo), alcuni partecipanti si chiedono se le spese legate alle altre procedure connesse non dovrebbero essere parimenti deducibili11.
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Giusta l'articolo 5 dell'avamprogetto, i 5/10 dei valori confiscati spettano all'ente che ha pronunciato la confisca, i 3/10 alla Confederazione e i 2/10 ai Cantoni in cui si trovano i valori. Anche se accettata espressamente da alcuni partecipanti12, questa chiave è in generale vivamente criticata :
h Alcuni partecipanti si sono opposti al principio stesso delle parti forfettarie del
Cantone in cui si trovano i valori e della Confederazione. Secondo loro, soltanto gli enti che hanno effettivamente partecipato alla procedura dovrebbero beneficiare di una parte. In particolare sembra loro ingiusto che un Cantone che ha iniziato l'inchiesta e l'ha in seguito trasmessa a un altro Cantone non riceva niente13.
6 BS, BL, GR, TG. 7 GR. 8 TG. 9 AG. 10 AG. 11 UR, OW, NW. 12 GE ; PCS, PRD ; Federazione romanda dei sindacati padronali (chiave non arbitraria). 13 BS, BL (tutti i Cantoni in cui è stato eseguito un atto di procedura in relazione con i valori patrimoniali dovrebbero ricevere una parte dei valori confiscati).