Rapporto sui risultati

Consultazione 2000/21: Legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati ("sharing") · 15 pagine

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dalla gestione infedele di interessi pubblici commessi a scapito di uno Stato estero. Il Canton GE propone il trasferimento di tali valori allo Stato estero se la sentenza penale esecutiva ne ordina la confisca e l’assegnazione al Cantone in questione e se lo Stato estero richiedente garantisce la reciprocità ; il Cantone in questione deve tuttavia poter trattenere una parte dei suddetti valori per coprire le spese d'inchiesta, di procedura e di perseguimento assunti dal Cantone e/o completare il trasferimento con condizioni e oneri giustificati dalle circostanze.

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Ventiquattro Cantoni e semicantoni (compresi i Cantoni di GE, VD e FR che contemplano una legislazione cantonale sull'utilizzazione dei valori confiscati) approvano che il Consiglio federale abbia rinunciato a prevedere una destinazione speciale. Ritengono di dover poter decidere liberamente dell'utilizzo dei fondi confiscati e che una destinazione speciale violerebbe la loro sovranità. Inoltre, riprendono a loro favore le argomentazioni presentate nel rapporto esplicativo. In particolare osservano che i valori confiscati non provengono unicamente dal traffico illegale di stupefacenti. Il Cantoni TG e SZ rilevano, dal canto loro, che la prevenzione della tossicomania e l'aiuto ai Paesi in via di sviluppo sono compiti permanenti che devono essere finanziati dallo Stato e non dipendere dall'arrivo aleatorio di valori confiscati. Il Canton BE si aspetta, tuttavia, che la Confederazione s'impegni nell'ambito della prevenzione della tossicomania e del trattamento dei tossicomani e che coadiuvi i Cantoni in tali questioni.

Soltanto due Cantoni sono favorevoli all'introduzione di una destinazione speciale. Il Canton ZH vorrebbe che la Confederazione disciplini espressamente l'utilizzo della parte ad essa spettante e la destini alla lotta contro la droga, all'aiuto ai Paesi produttori di droga e al rafforzamento dell'apparato di perseguimento penale. Per contro, è dell'avviso che nessuna destinazione speciale dovrebbe essere imposta ai Cantoni. Il Canton VS ritiene immorale che il denaro confiscato, proveniente dal crimine, entri nella sua totalità nelle casse dello Stato. Perciò propone che una parte dei valori confiscati venga destinata a un fondo speciale gestito dalla Confederazione e ridistribuita nell'ambito di programmi di lotta contro la tossicomania. Secondo lui, 4/10 dei valori dovrebbero essere attribuiti all'ente che ha condotto l'inchiesta mentre il Cantone in cui si trovano i valori, la Confederazione e il Fondo speciale di destinazione dovrebbero ricevere 2/10 ciascuno.