Rapporto sui risultati
Consultazione 2000/30: Legge sulla radiotelevisione (LRTV) · 62 pagine
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è inopportuna poiché porta a riconfermare i luoghi di produzione esistenti. La SSR intravede una contraddizione latente con l'obbligo di gestione secondo i principi d'economia aziendale. Si oppongono a questo obbligo per la SSR anche il Cantone VS, PEV, ERF, Alphavision, SSCM, CRR.
6.2.5 Attività imprenditoriali
6.2.5.1 Partecipazioni in altre emittenti (art. 24)
L'art. 24 cpv. 2 dell'avamprogetto vieta alla SSR le partecipazioni in emittenti, i cui programmi sono prevalentemente destinati al pubblico in Svizzera. La SSR chiede che questa disposizione venga stralciata, dal momento che le questioni delle partecipazioni vanno risolte essenzialmente applicando il diritto sui cartelli. Sono contrari a questa limitazione anche PS, Cantone VS, CTVR, RDRS, RFZ, PEV, ERF, Alphavision, ADQ, CRR, SSCM. La ComCo chiede, invece di un divieto assoluto, un esame caso per caso da parte della Commissione e PubS ritiene sufficiente un obbligo d'autorizzazione.
Suscita controversie la partecipazione della SSR in emittenti internazionali, che ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 presuppongono il consenso del Dipartimento. In una parte dei pareri si chiede di associare l'assunzione di rischi del genere alla premessa che i programmi in questione rientrino nel mandato (Stampa svizzera, Tamedia/TV3, Sat 1, Presse TV, Teleclub) o che non beneficino di proventi del canone (Cablecom). Medien-Forum e VSP vorrebbero trasferire la competenza per l'autorizzazione dal Dipartimento al Consiglio federale. In altri pareri sull'argomento, si respinge invece l'obbligo d'autorizzazione, ritenuto un'ingerenza sproporzionata nella libertà d'azione della SSR (Cantoni ZG e LU).
6.2.5.2 Autorizzazione delle attività non stabilite nella concessione (art. 25)
L'art. 25 dell'avamprogetto assoggetta le attività della SSR non stabilite nella concessione a un obbligo d'autorizzazione. Questa proposta è condivisa da GR, Cantoni BL e BS, Cinésuisse, Suissimage, Presse romande, FSG, SSM, FRC, ACSI, SICTA, ASUT e Suisa. Konsumentenforum e Tamedia/TV3 chiedono una formulazione più restrittiva.
In alcuni pareri si suggerisce di prevedere un semplice obbligo di notifica con riserva d'intervento invece dell'obbligo di autorizzazione preventiva (SSM, PubS, Cantone ZH, Sat 1, Presse TV).
D'altro canto, secondo la SSR non vi è alcun motivo di sottoporre l'acquisizione di pubblicità televisiva, la commercializzazione di dati sull'utilizzazione dei media o la costituzione di un centro di produzione – attività economiche private – all'obbligo d'autorizzazione. Sono contrari a quest'obbligo anche i Cantoni ZG, LU e VS; CRR, RDRS, RFZ e Swiss TXT, Publisuisse. Il PLR esige maggiore libertà imprenditoriale per la SSR.
L'obbligo d'autorizzazione per le partecipazioni in altre imprese, anch'esso previsto nell'avamprogetto, è respinto da Publisuisse. SWA e Promaca, mentre la possibilità di oneri imposti dal Dipartimento (art. 25 cpv. 3) è criticata dalla SSR e da PubS.