Rapporto sui risultati

Consultazione 2000/30: Legge sulla radiotelevisione (LRTV) · 62 pagine

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L'art. 3 (esigenze minime relative al contenuto del programma) e l'art. 4 (trasmissioni dannose per la gioventù) si spingono, per molti aspetti, più in là del testo della CETT. Per la Swisscom, ciò si giustifica solo se sussiste un interesse pubblico sufficiente.

L'AIRR approva la formulazione delle prescrizioni e chiede (assieme al PS) che siano esplicitamente applicate anche agli inserti pubblicitari. Il Consiglio svizzero della stampa e il Cantone LU sono d'accordo con le disposizioni proposte, ma si chiedono se debbano figurare nella legge (perlomeno così in dettaglio).

In linea di massima, l'art. 3 gode dell'approvazione di Arbus, Stiftung Wahrheit in den Medien, Commissione federale per la gioventù e SSM (in parte con proposte per completare la formulazione). La SSR chiede uno stralcio per le emittenti diverse dalla SSR, dato che il "minimo etico" è protetto dal diritto penale e che eventuali lacune possono essere colmate con autoregolamentazioni.

Il PES, l'USS e la SSR chiedono lo stralcio dell'art. 3 cpv. 3 (nessuna minaccia per la sicurezza, ecc.) e il Consiglio svizzero della stampa una formulazione più moderata.

Ai sensi dell'art. 3 cpv. 4 dell'avamprogetto (dovere di pluralità), i singoli programmi devono rappresentare adeguatamente la pluralità degli avvenimenti e delle opinioni, se un determinato bacino d’utenza è servito soltanto da un numero ridotto di emittenti. L'AIRR prevede problemi di interpretazione nella pratica; la SSCM considera assolutamente insufficiente questo requisito per le emittenti in situazione di monopolio o quasi monopolio, RGB si oppone ad un indebolimento del dovere di garantire la pluralità. È poi richiesta anche una nuova versione di questo dovere, che prescriva la varietà culturale (ARF, Cinésuisse, Suissimage, Commissione del cinema, Società degli scrittori).

La disposizione sulla diffusione di trasmissioni dannose per la gioventù (art. 4; "adeguati provvedimenti") è criticata da molti partecipanti alla consultazione, che la ritengono troppo vaga (Tamedia/TV3, Teleclub, Sat 1, Presse TV, PubS, ASW, Cablecom). In parte viene richiesta una formulazione che ricalchi la CETT; SSR, PRS, Radio Argovia, Pool 2000, TeleNewsCombi e IGEM raccomandano lo stralcio. L'AIRR approva invece il fatto che l'avamprogetto vada oltre la CETT. Sono in linea di massima d'accordo – in parte con determinate proposte di completamento – il Cantone ZH, la Commissione per la gioventù e la FSFA.

La disposizione sull'indipendenza e l'autonomia è approvata espressamente dall'USS e considerata superflua dalla SSR. Molti partecipanti alla consultazione chiedono, a titolo complementare, la garanzia giuridica dell'indipendenza redazionale (libertà interna dei media), ad esempio attraverso l'obbligo delle emittenti di emanare uno statuto di redazione (USS, SSM, FSG, Arbus).

6.3.2.3 Obblighi particolari delle emittenti televisive (art. 6)

Per le emittenti televisive, l'art. 6 prevede determinati obblighi in materia di produzione indipendente e opere europee (cpv. 1) nonché di trattamento tecnico di programmi per le persone audiolese (cpv. 2).

Questi obblighi sono condivisi espressamente dai Cantoni BS, BL e LU, da Arbus e da Suisseculture.