Rapporto sui risultati
Consultazione 2000/30: Legge sulla radiotelevisione (LRTV) · 62 pagine
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6.2.3.5 Ambito regionale (art. 22)
L'art. 22 dell'avamprogetto limita le attività della SSR in ambito regionale: non è autorizzata a diffondere programmi completi regionali e finestre televisive regionali; le finestre radiofoniche regionali devono essere autorizzate dal Dipartimento.
Secondo la SSR, questa norma ricorda l'obsoleto modello a più livelli e minaccia l'autonomia in materia di programmi. Le limitazioni proposte sono respinte – in misura variabile – da PS, UDC, GR; dalla maggioranza dei Cantoni (NW, OW, ZH, ZG, UR, AG, SO, LU, VS, AI, AR, GL, SG, SH, TG), da NW EDK, SSM, USS, Unikom, Unione delle donne cattoliche, CRR, RDRS, Consiglio del pubblico DRS, RFZ, RAS e ORG e ZRG.
I Cantoni BS e BL si oppongono all'obbligo di autorizzazione per le finestre regionali in ambito radiofonico, ma sono favorevoli al divieto di programmi completi regionali e delle finestre televisive regionali. Sono invece contrari a questi divieti, tra gli altri, PS, GR, 15 Cantoni, RRR e SSR.
Le limitazioni sono sostenute da FSG, Suisseculture, USDAM, Suisa, PRS, RRR, TeleM1, TeleTell, Radio Argovia, Pool 2000 e TeleNewsCombi. In parte, si chiedono addirittura misure ancora più restrittive contro la SSR (Cantone NE, VSP, TeleSuisse, gruppo di lavoro Bergradios, BTM, Radio Sunshine).
6.2.3.6 Offerta giornalistica per l'estero (art. 23)
La SSR condivide la regolamentazione prevista, ma chiede che la Confederazione si assuma la totalità dei costi visto che prende accordi con la SSR sulle singole prestazioni giornalistiche per l'estero. L'Organizzazione degli svizzeri all'estero, il Consiglio della musica e SRI ritengono che la Confederazione dovrebbe assumersi almeno la metà dei costi, come finora. In linea di principio, il PPD è favorevole al sovvenzionamento.
L'Organizzazione degli svizzeri all'estero chiede, invece dei previsti accordi sulle prestazioni, un mandato di prestazioni del Consiglio federale, mentre SRI approva la nuova formulazione. Il Cantone ZH si chiede se è ancora giustificabile una particolare offerta giornalistica per l'estero finanziata mediante le tasse di ricezione.
6.2.4 Luogo di produzione dei programmi (art. 21)
Le previste disposizioni sul luogo di produzione dei programmi (art. 21) sono accolte favorevolmente dall'Unione delle città, dalla SFVP e dalla Conferenza dei vescovi. Il SSM sostiene la menzione della produzione regionale nell'ottica della discussa centralizzazione degli studi radiofonici nella Svizzera tedesca. La RGB e la RFB approva no espressamente l'art. 21 secondo periodo – scostandosi dalla posizione assunta da RDRS. Il Cantone BS definisce quest'obbligo una componente estremamente importante del servizio pubblico e chiede – come fanno anche il Cantone BL – una formulazione della norma più vincolante e chiara. Chiedono un complemento ARF, Cinésuisse, Suissimage e SFVP.
Il Canton ZG, RDRS, Consiglio del pubblico DRS, RFZ, Medien-Forum contestano la necessità di una regolamentazione a livello di legge. Per l'ADQ, questa disposizione