Rapporto sui risultati

Consultazione 2000/30: Legge sulla radiotelevisione (LRTV) · 62 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 28Fedlex · Rapporto sui risultati

Si oppongono a questo obbligo i Cantoni SO, OW e UR mentre il Cantone NE lo accoglie espressamente. In linea di massima, la SSR giudica favorevolmente tale obbligo, ma suggerisce un ordinamento speciale valido anche per i prodotti della stampa. La SSCM vorrebbe affidare il compito alla Commissione delle telecomunicazioni e dei media elettronici, invece che al Consiglio federale mentre l’ASW l’affiderebbe al Servizio di ricerca della SSR. Un numero elevato di partecipanti alla consultazione chiede un obbligo più vincolante delle emittenti (PLR, NW EDK, SSM, Memoriav, Fonoteca nazionale, Società degli scrittori, Commissione del cinema, AAS, SSA) e un'indennizzazione obbligatoria delle loro spese (GR, Cantone ZH, SSM, Memoriav, Fonoteca nazionale, Società degli scrittori, Commissione del cinema, AAS, SSA, Tamedia/TV3, Teleclub, Sat 1, SSR).

L'art. 16 cpv. 4 prevede un finanziamento con risorse generali della Confederazione, qualora i proventi delle tasse per la consultazione non siano sufficienti. L'AAS è d'accordo con questa proposta. Memoriav, Fonoteca nazionale, SSA e SSR ritengono un finanziamento tramite le tasse privo di qualsiasi fondamento reale; il finanziamento con risorse generali della Confederazione deve avere la priorità. La Commissione federale per la gioventù esige un diritto d’accesso gratuito per i giovani.

6.3.3.2 Obbligo di notificare e d'informare (artt. 76-80)

Gli artt. 76 – 80 dell'avamprogetto subordinano tutte le emittenti a un obbligo di notificare a priori e a determinati obblighi d'informare, registrare e conservare.

Per vari partecipanti alla consultazione questi obblighi sono in generale esagerati: PS, UDC, Cantoni SO, OW e UR; SWA, Promarca, RFZ. D'altro canto Comedia e Medien-Forum auspicano una maggiore trasparenza sul mercato mediatico.

L'obbligo di notificare (art. 76 cpv. 1), che sostituisce l'attuale obbligo di concessione, è respinto solo dalla SSR, che si oppone anche all'introduzione di un obbligo di notificare le partecipazioni considerevoli (cpv. 2). Si dichiarano invece a favore del cpv. 2 i Cantoni BS e BL. Presse romande e FRP lo approvano, perché introduce una parità di trattamento con la stampa (art. 322 CP).

Si sono pronunciati specificatamente sull'obbligo d'informare (art. 77) solo Teleclub e SSR, che chiedono formulazioni più restrittive. SSR, Sat 1 e Presse TV si oppongono inoltre all'estensione dell'obbligo d'informare ad altre imprese (art. 77 cpv. 2). La SSR chiede una disposizione giuridica che imponga un obbligo d'informare anche alla Commissione delle telecomunicazioni e dei media elettronici.

Ai sensi dell'art. 78 dell'avamprogetto, in linea di principio le emittenti devono presentare un rapporto annuale e i conti annuali, ma il Consiglio federale può esentare da tale obbligo determinate categorie di emittenti. Il Cantone ZH non vede alcun interesse pubblico per questo obbligo. Chiedono uno stralcio Stampa svizzera, SSR e BTM e una limitazione alle emittenti che beneficiano di un contributo TeleSuisse, PRS, TeleM1, TeleTell e Radio Sunshine. Sono contrari alla possibilità di pubblicare queste informazioni (cpv. 2) il Cantone ZG e Teleclub.

La disposizione sui dati statistici (art. 79) è approvata dal Medien-Forum e respinta dalla SSR. Il Cantone ZH chiede una precisazione; Suisseculture e USDAM