Rapporto sui risultati

Consultazione 2001/17: Legge sull'asilo, revisione parziale · 73 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 21Fedlex · Rapporto sui risultati

SO: secondo la concezione politica sinora vigente, occorre ancora distinguere tra legge sull'asilo e legge sugli stranieri, compreso l'ambito d'applicazione degli Accordi bilaterali. Un'equiparazione delle persone che soggiacciono alla legge sull'asilo agli altri stranieri non appare dunque opportuna. Dal momento che sinora non è mai stata seriamente affrontata la discussione su una legge globale sulla migrazione, la legge sull'asilo non dovrebbe – come proposto – contenere né regolamentazioni relative alla migrazione (accordi bilaterali, legge sugli stranieri) né tanto meno ledere in misura così ampia le competenze dei Cantoni, tanto più che l'attuale e soprattutto la futura politica federale riconosce innanzitutto la supremazia dei cittadini dell'UE, disconoscendo nel contempo ai cittadini, che non provengono dall'UE, e dunque anche ai richiedenti l'asilo, tale supremazia.

LU, OW, UR, UDC: con la nuova regolamentazione le persone ammesse provvisoriamente si troveranno avvantaggiate rispetto agli altri stranieri.

AG, BL, FR, LU, OW, VD, UR, ZG, PLR: non sono necessarie ulteriori disposizioni. La regolamentazione dell'articolo 13 lettera f OLS, secondo la quale alle persone ammesse provvisoriamente, integrate dopo una permanenza complessiva di 10 anni, il Cantone rilascia un permesso di dimora per motivi umanitari, è sufficiente. LU: eventualmente sarebbe pensabile una riduzione del periodo di permanenza a 8 anni.

PPD: chiede di usare cautela nei confronti di nuovi diritti. Anche dopo un'ammissione provvisoria della durata di 6 anni non vi deve essere alcun diritto a un permesso

annuale; va comprovata la volontà d'integrazione.

AG, AI, AR, BL, FR, GL, GR, LU, NW, OW, SG, VD, VS, TG, TI, UR, ZG, ZH, UDC, ACPS: con il diritto a un permesso di dimora dopo 6 anni dall'ammissione provvisoria i problemi e le spese vengono trasferiti dalla Confederazione ai Cantoni.

CSIAS: per evitare di trasferire le spese ai Cantoni, occorre stabilire a livello legislativo una perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni.

BL: è inammissibile che una dipendenza dall'assistenza pubblica non costituisca un motivo d'esclusione, come invece è il caso per gli altri stranieri. A livello cantonale la modifica avrebbe effetti catastrofici dal momento che i Comuni devono accollarsi le spese dell'assistenza a contare dal rilascio del permesso di dimora. Fondandosi su assicurazioni della Confederazione, il Cantone ha garantito ai Comuni che alle persone, facenti parte dell'Azione umanitaria 2000, sarebbero state successivamente rilasciati permessi di dimora soltanto se non vi era un rischio di dipendenza dall'assistenza pubblica.

GR: se una siffatta disposizione fosse introdotta nella legge, alle persone ammesse provvisoriamente occorrerebbe concedere il diritto al rilascio del permesso di dimora soltanto 10 anni dopo la loro entrata in Svizzera come veniva chiesto nell'articolo 48b LAsi.

AG: la revoca di un permesso di dimora deve essere possibile per tutti i motivi elencati dall'articolo 10 capoverso 1 lettera a-d LDDS.

ACS: la revoca deve essere possibile se è soddisfatto l'articolo 10 capoverso 1 lettera a-b LDDS.