Rapporto sui risultati
Consultazione 2001/17: Legge sull'asilo, revisione parziale · 73 pagine
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AG, AR, AI, FR, GL, GR, LU, NW, OW, SG, TI, UR, VS, ZH, ACPS: il diritto a una proroga del permesso di dimora rappresenta un ulteriore intervento nella
competenza cantonale.
BS, GE, SH, PS, OSAR, AOZ, CAR, FSSC, CSP, GDS, CFR, CFD, CFRA, HEKS, IGA, KGB, KSF, SOS, SAJE, FEPS, ACS, FSCI, CRS, SSF, Città di Berna, ACNUR, ZFA: chiedono che il termine di 6 anni inizi a correre a partire dall'inoltro della domanda d'asilo, visto che altrimenti ne discende una disparità rispetto a persone la cui domanda è pendente da oltre 6 anni (art. 48b AP-LAsi). Sarebbe inammissibile che un richiedente l'asilo, ammesso provvisoriamente dopo 5½ anni, debba attendere ancora 6 anni prima di poter ottenere un permesso di dimora, mentre avrebbe potuto ottenerlo già sei mesi dopo se non si fosse ancora deciso in merito alla sua domanda.
GE propone di concedere alle persone ammesse provvisoriamente un accesso
facilitato al mercato del lavoro.
GE, SZ, PS, GDS: ritengono che il termine di 6 anni sia troppo lungo.
SSF: propone di concedere senza condizioni il diritto al permesso di dimora 4 anni dopo l'entrata in Svizzera e di stralciare la disposizione relativa alla revoca.
CFS: propone di esaminare il seguente concetto alternativo, che tiene sufficientemente conto della situazione particolare di persone che soggiornano da molto tempo nel nostro Paese, senza che per questo debbano venir introdotti controversi diritti alla dimora: l'introduzione di uno statuto d'ammissione umanitaria, concepito come l'attuale ammissione provvisoria quale misura sostitutiva. In casi di impossibilità provvisoria dell'esecuzione occorre, come sinora, disporre l'ammissione provvisoria. Se tuttavia al momento della decisione negativa sull'asilo è accertato che il futuro soggiorno in Svizzera non sarà soltanto di natura provvisoria, dovrebbe subentrare l'ammissione umanitaria.
Lo statuto dell'ammissione umanitaria dovrebbe accordare materialmente i medesimi diritti di quelli previsti nel quadro di un permesso di dimora annuale. Nei confronti dell'ammissione provvisoria sarebbe possibile attuare dunque notevoli
miglioramenti negli ambiti del ricongiungimento familiare, della mobilità professionale, dell'accesso al mercato del lavoro, dell'accesso ai progetti d'integrazione, delle possibilità di viaggiare, delle successive possibilità di
trasformazione delle autorizzazioni, ecc. Dopo 10 anni occorrerebbe prevedere la trasformazione in un permesso di domicilio e conseguentemente il trasferimento nella legislazione ordinaria degli stranieri.
NW, VS: l'articolo 14b capoverso 2terlettera a LDDS va completato come segue: "e per quelle persone che possono tornare volontariamente nel loro Paese d'origine."
PES: la revoca del permesso di dimora a ragione della dipendenza dall'assistenza pubblica va definita meglio. Se la dipendenza dall'assistenza pubblica non può venir imputata alla persona interessata, siffatta dipendenza non deve implicare la revoca del permesso di dimora.