Rapporto sui risultati
Consultazione 2001/17: Legge sull'asilo, revisione parziale · 73 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 23Fedlex · Rapporto sui risultati
OSAR, AOZ, FSSC, GDS, CFD, HEKS, KGB, SOS, FEPS, CRS, ACNUR, ZFA: l'ammissione provvisoria è pensata quale misura sostitutiva se l'esecuzione non è eseguibile e conseguentemente è uno statuto di soggiorno precario: gli interessati non hanno alcun diritto al ricongiungimento con i familiari più stretti, l'accesso al mercato del lavoro è reso più difficoltoso, le misure d'integrazione e d'aiuto sono minime, viaggi all'estero sono possibili soltanto in casi eccezionali. L'ammissione provvisoria in futuro verrà disposta per motivi di diritto internazionale pubblico (inammissibilità dell'esecuzione) o per motivi umanitari (non esigibilità dell'esecuzione). In vista della concessione di un diritto al permesso di dimora è dunque giustificato trattare differentemente le persone ammesse provvisoriamente rispetto alle persone in situazione di rigore personale grave considerato il bisogno appurato di protezione delle persone ammesse provvisoriamente. In considerazione del diritto a una vita familiare giusta l'articolo 8 CEDU s'impone un deciso miglioramento dello statuto delle persone ammesse provvisoriamente. Viene proposta l'introduzione a livello legislativo di un diritto al ricongiungimento familiare per le persone ammesse provvisoriamente. In questo modo le persone ammesse provvisoriamente beneficerebbero di un trattamento equivalente a quello riservato alle persone bisognose di protezione. Questa parità di trattamento si giustifica dal momento che i motivi per la dimora e il bisogno di protezione sono paragonabili.
313 Nuovi modelli di finanziamento nel settore dell'aiuto sociale
Art. 88 Somme forfettarie Per l'esecuzione della presente legge, la Confederazione rimborsa i Cantoni in modo forfettario. Questa somma forfettaria non comprende i contributi della Confederazione giusta l'articolo 91 capoverso 6 e 92.
Art. 89 Fissazione di somme forfettarie
1 Il Consiglio federale definisce le modalità e l'ammontare della somma forfettaria giusta l'articolo 88 nonché la durata e le condizioni di versamento. In particolare, può fissare la somma forfettaria in funzione dello statuto di dimora e graduarla a seconda del Cantone.
2 L'Ufficio federale può far dipendere il versamento di singole parti delle somme forfettarie dalla realizzazione di obiettivi di natura politico-sociale.
Valutazione di principio del nuovo modello finanziario
La maggioranza di Cantoni accoglie favorevolmente l'introduzione di somme forfettarie globali. Un sistema d'incentivi, che istituisce spazi di manovra politici ed economici, tiene conto degli interessi federalisti dei Cantoni. I Cantoni auspicano in particolare una grande autonomia per quanto attiene alla configurazione dell'aiuto sociale. L'ampia approvazione si riferisce dunque ai principi del modello e all'introduzione di incentivi istituzionali che mirano a risparmi mediante maggiore efficienza e non mediante ulteriori riduzioni lineari. Suggerimenti e critiche non riguardano il sistema scelto bensì l'impronta data a singole disposizioni e ad alcuni incentivi previsti. Sono segnatamente i Cantoni piccoli a scorgervi determinati rischi quantitativi. L'occupazione di richiedenti l'asilo e – in special modo di persone ammesse provvisoriamente – viene accolta favorevolmente dalla maggioranza dei Cantoni, anche se non tutti reputano adeguate le misure proposte.