Rapporto sui risultati

Consultazione 2001/17: Legge sull'asilo, revisione parziale · 73 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 33Fedlex · Rapporto sui risultati

32 Pareri in merito a singole proposte di modifica contenute nell'avamprogetto posto in consultazione

L'Ufficio federale parte dal presupposto che i partecipanti alla procedura di consultazione abbiano accolto favorevolmente quegli articoli in merito ai quali non sono stati espressi pareri. Per motivi di efficienza l'Ufficio federale rinuncia dunque a menzionarli nella tabella riassuntiva.

Art. 13 cpv. 3, 3bis, 3ter (nuovo), 3quater, 3quinquies (nuovo) e 4

Notificazione e motivazione delle decisioni

3Le decisioni trasmesse elettronicamente o per telefax possono essere notificate alle persone:

a. che presentano la domanda d'asilo alla frontiera;

b. che presentano la domanda d'asilo a un posto di controllo di un aeroporto svizzero;

c. per le quali non si è entrati nel merito della domanda d'asilo giusta gli articoli 32-34 nonché l'articolo 35a e il cui allontanamento è immediatamente eseguibile presso il centro di registrazione;

3bis In casi singoli urgenti, l’Ufficio federale può autorizzare un’autorità cantonale, una missione diplomatica svizzera o un posto consolare all’estero (rappresentanza svizzera) a notificare decisioni trasmesse elettronicamente o per telefax.

3ter Le decisioni trasmesse elettronicamente devono essere corredate di una firma digitale riconosciuta, le decisioni trasmesse per telefax devono essere firmate.

3quaterLe persone interessate devono confermare per scritto il ricevimento di decisioni trasmesse elettronicamente o per telefax; altrimenti l'autorità competente registra come avvenuta la consegna. Non è applicabile l'articolo 11 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa. La notifica è comunicata senza indugio al procuratore

e alla persona di fiducia designata giusta l'articolo 17 capoverso 3. 3quinquies Nei casi di cui al capoverso 3 lettere b e c il termine di ricorso per richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati decorre dal momento della notificazione della decisione alla persona di fiducia o al procuratore.

4Abrogato

Pro Piuttosto pro Piuttosto contro Contro BS, FR, GR, UCS NE, VD, TI FIZ, SSF Capoverso 3quinquies Capoverso 3quater

CFD (rifiuto generale anche del tenore

attuale)

GE, LU, PS, CFR, OSAR, ABZ, CAR, CSP, GDS, SAV, HEKS, SAJE, CVS, FEPS, USS, CRS, ACNUR, ZFA,

CFR, OSAR, CSP, CAR, ABZ, GDS, SAV, SOS, SAJE, USS, CRS, SSF, ACNUR: (cpv. 3quater) le decisioni vanno sempre notificate al patrocinatore legale. Motivazione: in casi estremi un richiedente l'asilo potrebbe venir espulso prima che il suo patrocinatore legale abbia ricevuto la decisione di allontanamento (diritto vigente). Conformemente al presente avamproggetto, in caso di decisione di non entrata nel merito, viene sempre ordinata l'esecuzione immediata dell'allontanamento. Il termine per il ripristino dell'effetto sospensivo è soltanto di 24 ore (art. 112 LAsi). Se tale termine inizia a correre con la notificazione della decisione al richiedente l'asilo, di fatto esso è ancor più breve poiché il patrocinatore legale viene a conoscenza della decisone soltanto più tardi. Visto il guadagno minimo di tempo, l'intervento nello statuto legale dei richiedenti l'asilo appare palesemente sproporzionato. Il diritto di farsi assistere da un legale è parte integrante del diritto di essere sentiti. Se l'esercizio di siffatto diritto viene di