Rapporto sui risultati
Consultazione 2001/17: Legge sull'asilo, revisione parziale · 73 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 36Fedlex · Rapporto sui risultati
CRA: è sufficiente che il rifiuto di collaborare agli esami scientifici per accertare l'età possa essere apprezzato liberamente nell'ambito dell'obbligo di collaborare (art. 8 LAsi) e della prova della qualità di rifugiato (art. 7 LAsi).
BL: anche il Cantone deve poter ordinare l'accertamento dell'età biologica a carico della Confederazione.
SH: l'esame scientifico deve presentare un alto grado di affidabilità con una possibilità d'errore di al massimo +/- 1 anno.
CSP, SAJE: gli esami scientifici vanno riconosciuti da un'istanza scientifica indipendente.
Art. 17a (nuovo) Emolumenti per prestazioni L'Ufficio federale può fatturare emolumenti e spese cagionati da prestazioni a favore di terzi.
Pro Piuttosto pro Piuttosto contro Contro
OSAR, ABZ BL, GR, VD
BL, GR, VD: non soltanto a livello di ordinanza bensì anche a livello di legge va stabilito che le prestazioni fornite dalla Confederazione a favore dei Cantoni e dei Comuni sono a titolo gratuito a condizione che siffatte prestazioni siano richieste da quest'ultimi.
Art. 22 cpv. 4 (nuovo) Procedura all'aeroporto
4 L'Ufficio federale o, su suo mandato, l'autorità cantonale interroga il richiedente l'asilo.
Pro Piuttosto pro Piuttosto contro Contro
BS, OSAR, CAR, HEKS, FEPS
CFS, CRS
CFS, OSAR, CAR, CRS: durante l'audizione all'aeroporto deve pure essere presente un rappresentate delle istituzioni di soccorso (parimenti: HEKS, FEPS).
OSAR: l'obbligo della traduzione dei verbali nella procedura all'aeroporto va sancito nella legge.
CRA: è indispensabile precisare, facendo riferimento all'articolo 29 capoverso 3 e all'articolo 36 capoverso 2 LAsi, che il verbale cantonale nella procedura all'aeroporto deve essere firmato.