Rapporto sui risultati

Consultazione 2001/17: Legge sull'asilo, revisione parziale · 73 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 64Fedlex · Rapporto sui risultati

lavoro degli assicuratori che già attualmente vi procedono per tutti i modelli assicurativi.

È dunque possibile affermare che per gli assicuratori le spese saranno più elevate anche dopo aver considerato le formule assicurative speciali (soppressione delle prestazioni di solidarietà, morbilità più elevata, prestazioni in caso d'infortunio più elevate) e che sussiste il pericolo che i modelli esistenti perdano la loro attrattiva (ribasso inferiore nonché problematiche d'immagine). Unicamente la possibilità di offrire forme speciali e separate d'assicurazione con premio proprio può contrastare tale tendenza.

Vengono dunque proposte le seguenti modifiche: nell'articolo 82a capoverso 1 va inserito il riferimento a un nuovo articolo 41 capoverso 5 LAMAL da riformulare, conformemente al quale agli assicuratori è offerta la possibilità di gestire un modello assicurativo separato per questo gruppo di persone.

Capoverso 2: secondo le spiegazioni contenute nel messaggio in merito a siffatto capoverso, i Cantoni possono gestire un modello assicurativo per il gruppo di persone in questione.

Giuridicamente non si tratterebbe dunque di un'assicurazione ai sensi della LAMal, visto che i Cantoni non dispongono di un'autorizzazione che permette loro di offrire assicurazioni ai sensi della LAMal. La LAMal sarebbe applicabile unicamente riguardo alla portata delle prestazioni. Ci sembra improbabile che questa fosse l'intenzione visto che tale circostanza avrebbe quale conseguenza il mancato assoggettamento di tale gruppo di persone alla LAMal e pertanto nella LAMal occorrerebbe menzionare espressamente che queste persone non sono tenute ad assicurarsi, che non esiste alcuna vigilanza assicurativa da parte dell'UFAS e che la questione della compensazione dei rischi non ha alcuna importanza.

Il tenore della disposizione appare perlomeno poco chiaro. In nessun modo vi vengono messe in risalto le conseguenze. Ne discende che tale capoverso va stralciato o adeguato nel senso che i Cantoni abbiano la possibilità di offrire, in collaborazione con uno o più assicuratori, un modello assicurativo separato conforme alla LAMal.

ss: urge una modifica dell'attuale situazione giuridica. La soluzione migliore sarebbe che per i richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora venissero previsti premi speciali in grado di coprire le spese effettive di cui si farebbero carico la Confederazione o i Cantoni.

Il cattivo stato di salute dei richiedenti l'asilo, delle persone ammesse provvisoriamente e delle persone bisognose di protezione senza permesso di dimora in genere si spiega con gli eventi bellici nei loro Paesi d'origine o di provenienza. Motivo per cui le spese suppletive nell'ambito della salute sono in sostanza spese del settore dell'asilo. Le spese suppletive, che insorgono nell'assistenza sanitaria, dovrebbero essere a carico dell'ente pubblico competente per il settore dell'asilo.

A tal riguardo non viene condiviso il parere del Consiglio federale secondo il quale insorgerebbero oneri amministrativi sproporzionatamente elevati per gli assicuratori se si procedesse a un calcolo separato dei premi. Tali calcoli sono parte integrante del lavoro degli assicuratori che già attualmente vi procedono per tutte le forme assicurative.

In quanto dal profilo amministrativo la soluzione proposta può essere attuata semplicemente, è possibile approvarla soltanto quale seconda migliore soluzione possibile. È ben vero che essa non risolve le problematiche esistenti, tuttavia le allevia in modo sostanziale. Senza dubbio è un puro caso che con la soluzione