Rapporto sui risultati
Consultazione 2001/17: Legge sull'asilo, revisione parziale · 73 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 65Fedlex · Rapporto sui risultati
proposta circa la compensazione dei rischi sia possibile coprire quasi interamente i costi suppletivi degli assicuratori per i richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora. Si attira pure l'attenzione sulla circostanza che escludendo un gruppo di persone dalla compensazione dei rischi si interviene su un punto centrale dell'attuale LAMal. Se i richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora vengono escluse dalla compensazione dei rischi, tale gruppo di persone dovrebbe formare anche una propria comunità dei rischi con uno speciale calcolo dei premi.
Conformemente al presente avamprogetto, il Cantone può limitare il diritto di scelta a tutti i richiedenti l'asilo, alle persone ammesse provvisoriamente e alle persone bisognose di protezione senza permesso di dimora. Santésuisse è partita dal presupposto che sinora prevalesse l'idea di limitare il diritto di scelta soltanto ai richiedenti l'asilo, alle persone ammesse provvisoriamente e alle persone bisognose di protezione senza permesso di dimora che riscuotono un aiuto sociale. Siffatta precisazione andrebbe inserita nelle pertinenti disposizioni.
Irrisolta rimane la problematica dell'assunzione delle spese nel caso di malati gravi, che vengono accolti per motivi umanitari in Svizzera e curati nel nostro Paese. In passato queste persone presentavano una domanda d'asilo ed erano quindi assicurate nell'ambito della LAMal. Santésuisse è del parere che vi sono certamente valide ragioni per le quali la Confederazione accolga in Svizzera per motivi umanitari questa categoria di persone. Tuttavia per tali persone la Confederazione deve assumersi integralmente le spese per le cure mediche. Viene conseguentemente proposta la seguente nuova disposizione da inserire nella LAsi: "La Confederazione assume le spese per l'assistenza sanitaria delle persone provenienti da regioni in guerra, che ha accolto in Svizzera per motivi umanitari alfine di dar loro nel nostro Paese le necessarie cure medico-sanitarie.“
È necessario adeguare l'articolo 4 capoverso 1 LAMal: questo articolo prevede che tutte le persone tenute ad assicurarsi, quindi anche i richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora, hanno il diritto di scegliere liberamente l'assicuratore. La soluzione proposta tuttavia esclude questa categoria di persone dalla libertà di scelta. Conseguentemente l'articolo 4 capoverso 1 LAMal va completato con: "Sono fatti salvi l'articolo 82a LAsi e l'articolo 14c LDDS."
Cos: la soluzione più ovvia sarebbe l'esclusione del richiedente l'asilo dal sistema della LAMal, circostanza che comporterebbe pure una sua esclusione automatica dalla compensazione dei rischi. Andrebbe previsto un modello HMO, gestito da uno o più assicuratori e a carico dello Stato.
Una seconda possibilità sarebbe di mantenere i richiedenti l'asilo nel sistema della LAMal, ma di prevedere un gruppo separato di assicurati.