Rapporto sui risultati

Consultazione 2001/17: Legge sull'asilo, revisione parziale · 73 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 67Fedlex · Rapporto sui risultati

Art. 64cpv. 6 lett. c Partecipazione ai costi

6Il Consiglio federale può:

c. sopprimere la partecipazione ai costi per assicurazioni con scelta limitata del fornitore di prestazioni ai sensi degli

articoli 41 capoverso 4 e 82a capoverso 2 della legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998, se la stessa risulta

inappropriata;

Pro Piuttosto pro Piuttosto contro Contro

TI, ZH, Cos ss

ZH: nella presente revisione occorre tenere conto anche della soppressione della franchigia e della partecipazione alle spese.

UR: il Consiglio federale non applicherà questa disposizione per il Canton Uri, siccome per i restanti assicurati non vengono offerte particolari forme assicurative.

BS, ZG: in questo articolo manca il rinvio alla LAMal ai sensi dell'articolo 41 capoverso 4.

OSAR: accoglie favorevolmente la possibilità di controllo della Confederazione.

Cos: la soppressione della partecipazione alle spese ridurrebbe gli oneri amministrativi di tutti gli interessati. La soppressione della partecipazione alle spese dovrebbe poter tuttavia essere presa in considerazione da parte dell'assicuratore al momento della determinazione dei premi.

ss: non è necessario dare al Consiglio federale la possibilità di sopprimere la partecipazione ai costi per forme assicurative giusta l'articolo 82a capoverso 2 LAsi (o, come da noi proposto, ai sensi dell'articolo 41 capoverso 5 LAMAL): se gli assicuratori hanno la possibilità di ridurre le spese grazie a queste forme assicurative, essi devono poterne tenere conto al momento della fissazione dei premi, visto che non possono perseguire scopi lucrativi (cfr. art. 12 cpv. 1 LAMal). La fissazione corretta dei premi viene esaminata dall'autorità di vigilanza. Se gli assicuratori constatassero l'opportunità di sopprimere la partecipazione ai costi, procederebbero in tal senso. Tale sarà soprattutto il caso se per le forme assicurative, di cui all'articolo 41 capoverso 5 LAMal, possono venir calcolati premi propri. L'articolo 64 capoverso 6 lettera c LAMal non va dunque sottoposto a revisione.

Nel caso in cui la disposizione dovesse comunque venir sottoposta a revisione, dalla legge dovrebbe perlomeno chiaramente emergere che il Consiglio federale può ridurre la partecipazione ai costi soltanto se all'assicuratore, dopo la soppressione della partecipazione ai costi, non dovesse discenderne un deficit al momento di attuare la pertinente formula assicurativa. Si imporrebbe il seguente completamento: „... inappropriata, e se economicamente è comprovato che la pertinente formula assicurativa, dopo la soppressione della partecipazione ai costi, può continuare a essere attuata coprendo i costi."