Rapporto sui risultati

Consultazione 2001/17: Legge sull'asilo, revisione parziale · 73 pagine

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contesta la necessità di includere assicurati con domicilio all'estero (frontalieri e familiari di quest'ultimi). Anche in questo caso vengono menzionate le spese per la salute sproporzionatamente elevate del pertinente gruppo di assicurati (trattamenti prevalentemente all'estero). Nel caso di una eventuale mancata presa in considerazione dei richiedenti l'asilo e delle persone ammesse provvisoriamente nella compensazione dei rischi, andrebbe in ogni caso impedito un ampliamento ad altri gruppi di assicurati.

Anche nel caso dell'esclusione dei richiedenti l'asilo e delle persone ammesse provvisoriamente dagli effettivi di assicurati determinanti per la compensazione dei rischi, come proposta dal Consiglio federale, tali persone andrebbero comunque assicurate nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria. In tal caso tuttavia le esigenze per gli assicuratori riguardo alla loro trasmissione di dati per la compensazione dei rischi risulterebbero chiaramente più elevate. Nelle raccolte di dati e nei sistemi EED degli assicuratori, i richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente andrebbero chiaramente separati (p. es. mediante apposito codice) dagli altri assicurati assoggettati all'assicurazione malattie obbligatoria e che dunque vanno notificati per la compensazione dei rischi. In caso contrario vi sarebbero obbligatoriamente errori nella trasmissione dei dati necessari per la compensazione dei rischi. Che siffatta problematica non sia da sottovalutare, lo hanno dimostrato chiaramente le esperienze in relazione con la trasmissione dei dati effettuate sinora da parte degli assicuratori per la compensazione dei rischi. Negli ultimi anni, per il calcolo della compensazione dei rischi, diversi assicuratori hanno fornito dati sbagliati in ragione di una codificazione errata degli assicurati residenti all'estero. Le pertinenti compensazioni dei rischi hanno dovuto venir corrette dall'istituzione comune (cfr. art. 18 LAMal).

In tale contesto si pone anche il quesito di come garantire l'informazione tempestiva degli assicuratori da parte dei competenti servizi cantonali quando a un richiedente l'asilo viene concesso l'asilo. In tal caso infatti agli interessati viene rilasciato il permesso di dimora e di conseguenza, dal momento del rilascio di questo permesso, essi vanno presi in considerazione nella raccolta dei dati della compensazione dei rischi. Il medesimo quesito si pone in caso di revoca della concessione dell'asilo. Per la correttezza dei dati destinati alla compensazione dei rischi occorre inoltre garantire che gli assicuratori adeguino sempre i loro dati principali in tal senso.

ss: la disposizione esclude i richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora, che riscuotono un aiuto sociale, dalla compensazione dei rischi. Gli assicuratori devono sapere quali persone sono interessate da tale disposizione. La procedura prevista, affinché gli assicuratori ottengano le informazioni necessarie, è molto onerosa dal profilo amministrativo sia per gli assicuratori medesimi sia per i Cantoni e i Comuni. Anche se le autorità trasmettono informazioni e documenti a titolo gratuito, gli assicuratori devono sopportare un elevato onere amministrativo. Invece di un diritto d'informazione dell'assicuratore va previsto un obbligo di notificazione. Di conseguenza viene proposta la formulazione seguente: "Le autorità amministrative dei Cantoni e dei Comuni notificano agli assicuratori interessati quali persone sono escluse dalla compensazione dei rischi ai sensi dell'articolo 105a capoverso 1 LAMal.“

Visto che nella LAMal e nell'OAMal sono presenti sufficienti basi legali affinché l'UFAS possa rilevare i dati degli assicuratori, il capoverso 3 di siffatta disposizione è superfluo.