Rapporto sui risultati
Consultazione 2001/19: Codice di procedura penale · 113 pagine
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10. Titolo sesto: Procedura preliminare (art. 326-349; n. 5 del questionario)
Le questioni centrali del presente titolo riguardano innanzitutto il ruolo della polizia; voci critiche hanno richiesto una limitazione delle competenze della polizia nellíambito della procedura díindagine (indipendente). » altrettanto controversa líestensione dei mandati che il Procuratore pubblico puÚ affidare alla polizia, come pure la possibilit‡ per il Procuratore pubblico di procedere a indagini preliminari nellíambito dellíistruttoria. Suscitano invece vasta approvazione i nuovi strumenti del tentativo di conciliazione e della riparazione. Per quanto riguarda la riparazione alcuni partecipanti si interrogano sul ruolo esatto del mediatore ´esternoª.
10.1 Capitolo 1: In generale (art. 326-332)
In primo luogo occorre rilevare che la possibilit‡ di apertura della procedura preliminare (art. 327) a partire dalle operazioni díindagine compiute autonomamente dalla polizia Ë oggetto di controversia (lett. a)557. Nellíambito del disciplinamento del diritto di denuncia (art. 329), Ë inoltre proposta una limitazione dellíobbligo per le autorit‡ penali di comunicare al denunciante se si Ë entrati nel merito della denuncia (cpv. 2).558 A proposito degli obblighi di denuncia (art. 330) si sono espressi un gran numero di interpellati; sono state formulate proposte di emendamento riguardo alle autorit‡ penali (cpv. 1)559 e ai funzionari (cpv. 2)560. Infine numerosi interpellati osservano che manca la normativa relativa ai reati perseguibili previa autorizzazione citati nel titolo della sezione 3 e allíarticolo 331; da tale fatto sono desunte conclusioni diverse.561
10.2 Capitolo 2: Procedura díindagine di polizia (art. 333-337)
Il presente capitolo Ë oggetto di diverse critiche sostanziali. Numerosi interpellati562 chiedono generalmente maggiore chiarezza nella delimitazione tra la procedura díindagine di polizia e líistruttoria del Procuratore pubblico. A tale riguardo Ë postulata
557 Apertura della procedura penale solamente da parte dellíautorit‡ istruttoria: GDS, FSA, come pure CFPD; raccomandazione delle indagini di polizia di propria iniziativa: UFP. 558 Formulazione potestativa: BL; nessuna comunicazione della modalit‡ díevasione: LU; libera scelta del momento della comunicazione e relativamente alla modalit‡ díevasione solo la condanna: SZ; comunicazione solo in caso di apertura della procedura: TG; limitazione al ÑdÈnonciateur originaireì: MP GE, Uni GE. 559 Solamente le autorit‡ inquirenti non i tribunali: BE, SSDP; i tribunali unicamente nei casi di gravi crimini e delitti: MP AG; estensione ai tribunali penali nellíambito della procedura dibattimentale: SG (limitazione ai reati perseguibili díufficio). 560 Rinuncia alla nozione di Ñfunzionariì: ZG (Ñpubblici impiegatiì), ZH, UFP, VBJAZ (Ñimpiegati rispettivamente incaricatiì); per quanto riguarda gli obblighi di denuncia cantonali problemi di diritto transitorio posti dallíabrogazione delle leggi cantonali di procedura penale: LU, DSB. 561 Soppressione della menzione nei titoli: BE (questione da lasciare al disciplinamento della prassi), ZH, SSDP; inclusione dei diritti perseguibili previa autorizzazione nel testo legale: JU, OW, SG, SO (quale disposizione potestativa), TG, ZG (rinvio allíart. 7), PLS, Polizia VD (rinvio allíart. 7), MP GE. 562 BL, OW, ZH.