Rapporto sui risultati
Consultazione 2001/19: Codice di procedura penale · 113 pagine
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ranza di partecipanti. La maggioranza rifiuta tuttavia la prevista bipartizione della competenza delle autorit‡ di ricorso (art. 464). In dettaglio le osservazioni e critiche riguardano le seguenti disposizioni:
La normativa concernente gli atti procedurali impugnabili (art. 462, vedi questionario n. 9.3), Ë approvata dalla maggioranza degli interpellati (22)797. Invece 10 partecipanti alla procedura di consultazione798 propongono una restrizione della cognizione, in particolare per i ricorsi contro le decisioni volte a dirigere il procedimento. Sette interpellati799 auspicano una parziale estensione del potere di cognizione (al controllo della proporzionalit‡) e dellíelenco degli atti di procedura impugnabili. » pure controversa líesclusione del ricorso (art. 463).800 Per quanto concerne le autorit‡ di ricorso (art. 464) la suddivisione delle competenze tra il tribunale delle misure coercitive e líautorit‡ di ricorso Ë approvata da 16 partecipanti801; 18 interpellati rifiutano il principio di tale suddivisione oppure la soluzione proposta802. Una maggioranza di partecipanti alla procedura di consultazione803 indica che tale rifiuto Ë motivato dal fatto che il tribunale delle misure coercitive non Ë líautorit‡ adeguata, mentre lo sarebbe líautorit‡ di ricorso.
14.3 Capitolo 3: Appello (art. 467-478; n. 9.4 del questionario)
La regolamentazione dellíappello (art. 467) proposta dallíavamprogetto ha incontrato ampi favori. Il termine di 10 giorni per inoltrare la dichiarazione díappello (art. 468) ha suscitato vive critiche; tale termine Ë considerato troppo breve. Le singole disposizioni hanno suscitato le seguenti osservazioni:
Nella sezione ÑIn generaleì (art. 467-470), per quanto concerne líoggetto e líammissibilit‡ (art. 467), líesame completo da parte del tribunale díappello ha incontrato uníapprovazione quasi unanime804, come peraltro la limitazione del potere di cognizione per le contravvenzioni (cpv. 4). Alcuni interpellati hanno criticato la restrizione relativa al diritto di procedura civile applicabile al foro (cpv. 5).805 Riguardo allíannuncio e alla dichiarazione díappello (art. 468) Ë spesso oggetto di critiche il
797 FR, GE, GL, JU, LU, NW, OW, SZ, TI, TG, ZG, ZH, PCS, PPD, PLR, PES, PLS, SwissBanking, Avvocati GE, Polizia BE, Polizia SG, PSA. 798 AG, AI, BE, BL, BS, SG, VD, SSDP, CAIS, MP AG. 799 AR, BS, SH, AJP, FSA, Uni SG. La disposizione va formulata in termini pi˘ generali; sarebbe pi˘ adeguato indicare che allorquando il rimedio giuridico dellíappello non Ë possibile, gli atti di procedura possono essere impugnati mediante ricorso fatta salva uníulteriore enumerazione degli atti che non possono essere oggetto di ricorso: NE. 800 Líesclusione del ricorso contro la reiezione di proposte di prova va soppressa (cpv. 1 lett. a): GDS, Wyss et al., Avvocati GE, FSA, Uni SG; líesclusione del ricorso contro le decisioni volte a dirigere il procedimento (cpv. 1 lett. b) va estesa in generale allíinsieme della procedura: BL, BE, VD. 801 BL, FR, GE, JU, TI, TG, ZH, PCS, PPD, PLR, PES, SwissBanking, Avvocati GE, Polizia BE, Polizia SG, PSA. 802 AG, AR, AI, BS, GL, GR, NE, OW; SH, SZ, SO, SG, ZG, AJP, GDS, SSDP, CAIS, MP AG. 803 AG, AI, BS, NE, OW, SH, SZ, SO, CAIS, MP AG. 804 Favorevoli a un appello ristretto: VD, Trib ZH, Polizia SG; il tribunale díappello non deve poter rimettere in discussione la decisione resa in virt˘ dellíapprezzamento dellíistanza inferiore poichÈ non puÚ fondare la sua opinione sullíassunzione diretta delle prove: Trib ZH. 805 Occorre rifiutare la presente restrizione giacchÈ contraria allíunificazione ricercata: SG, GDS, Wyss et al.