Rapporto sui risultati
Consultazione 2001/19: Codice di procedura penale · 113 pagine
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La normativa concernente forma e termine in generale (art. 454, questionario n. 9.2) ha suscitato numerose reazioni. Il termine generale di 10 giorni per líinoltro di un rimedio giuridico (cpv. 1) Ë approvato da 14 interpellati786. Undici partecipanti787 reputano il termine di 10 giorni sufficiente per (determinati) ricorsi, ma chiedono una normativa separata con termini pi˘ lunghi per gli altri rimedi giuridici. Una maggioranza di 20 interpellati788 ritiene in ogni caso il termine di 10 giorni troppo breve e richiede in generale o secondo il rimedio giuridico termini pi˘ lunghi di 14, 20 o 30 giorni. Un termine pi˘ lungo per motivare il ricorso (art. 468 cpv. 3) Ë esplicitamente richiesto da 25 partecipanti alla procedura di consultazione789. » pure oggetto di critiche la possibilit‡ di prevedere termini diversi per le impugnative riservate al Procuratore generale (art. 454 cpv. 3); ciÚ violerebbe il principio dellíuguaglianza delle armi790, oppure comporterebbe un indebolimento dei vantaggi dellíunificazione791.
Sono pure oggetto di critiche le norme generali relative alla procedura ricorsuale
(art. 454-460). In primo luogo sono formulate riserve riguardo alla regolamentazione dellíeffetto sospensivo e delle misure provvisionali (art. 456).792 In seguito alcuni partecipanti auspicano uníestensione793 per quanto concerne i complementi di prova (art. 457). Numerosi interpellati criticano inoltre la restrizione del divieto della reformatio in peius derivante dal carattere vincolante delle conclusioni delle parti (art. 459)794. Infine la normativa dellíestensione degli effetti di una decisione díaccoglimento di un rimedio giuridico (art. 460) Ë di principio rifiutata da diversi partecipanti795 o lo Ë il suo carattere imperativo796.
14.2. Capitolo 2: Ricorso (art. 461-466; n. 9.3 del questionario)
Nel presente capitolo sono controverse in primo luogo le disposizioni relative alla portata del potere cognitivo nonchÈ líelenco degli atti procedurali impugnabili (art. 461 e 462); la normativa dellíavamprogetto Ë comunque approvata da una maggio-
786 AR, BL, BS, GL, JU, LU, SH, TG, VD, VS, PCS, PLR, Polizia BE, Polizia SG. 787 AG, BE, FR, GR, TI, PPD, PLS, SSDP, CAIS, MP AG, Uni SG. 788 AI, NE, NW, OW, SO, SG, ZG, ZH, PES, PS, SwissBanking, AJP, GDS, Avvocati GE, FSA, Uni GE, Uni Losanna, Neustart, PSA, APS. 789 AG, BL, BE, FR, GE, GR, NE, SO, TI, PPD, PLS, PS, SwissBanking, AJP, Avvocati GE, GDS, Wyss et al., SSDP, FSA, CAIS, MP AG, Uni SG, Uni ZH, PSA, APS. 790 FSA, in questo senso anche GDS, Wyss et al. 791 SG, PSA. 792 Per evitare sospetti di prevenzione, Ë opportuno che sia il tribunale delle misure coercitive líautorit‡ competente per ordinare líarresto díimputati (cpv. 3 lett. b): AI, SG, ZH; Problematica della separazione delle funzioni del Procuratore pubblico (doppio ruolo di accusatore e di magistrato istruttore imparziale), quando Ë incaricato di assumere prove (cpv. 3 lett. a): VD, ZG. 793 In generale Ë permessa líassunzione di nuove prove (cpv. 1): GDS, Wyss et al.; Ë permessa una nuova assunzione di prove gi‡ acquisite dal tribunale di prima istanza allorquando sono contestati líassunzione di tali prove e il loro apprezzamento da parte del tribunale di prima istanza e le suddette riguardano fatti essenziali (cpv. 2): FSA; il Procuratore pubblico (nella sua veste di parte) non puÚ essere incaricato dellíassunzione delle prove (nella veste di membro del tribunale): FSA. 794 BS (normativa inutile), Avvocati GE (la reformatio in peius va in generale rifiutata), Uni ZH (restrizione intollerabile quando líappello Ë proposto dallíimputato), FSA (giustificato solo nei casi in cui sussistono fatti che giustificherebbero una revisione o uníestensione dellíatto díaccusa). 795 BE (siccome viola il principio del passaggio in giudicato e il principio dispositivo nella procedura díappello). 796 LU (propone una formulazione potestativa), VBJAZ (propone di completare la regolamentazione con una disposizione che preveda la possibilit‡ di modificare la sentenza solo su domanda dei coimputati).