Rapporto sui risultati
Consultazione 2001/19: Codice di procedura penale · 113 pagine
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14. Titolo decimo: Rimedi giuridici (art. 450-485; n. 9 del questionario)
Il sistema di rimedi giuridici proposto dallíavamprogetto Ë di massima approvato dalla maggior parte degli interpellati. Alcuni auspicano líintroduzione del ricorso per cassazione, rispettivamente la possibilit‡ di mantenere in vigore tale ricorso nellíambito dellíautonomia cantonale. I punti pi˘ controversi sono il termine generale di 10 giorni per líintroduzione di un rimedio giuridico, la portata del ricorso e il fatto che le competenze siano ripartite tra due autorit‡.
14.1 Capitolo 1: Disposizioni generali (art. 450-460, n. 9.1 e 9.2 del questionario)
Due partecipanti alla procedura di consultazione si sono pronunciati a favore dellíintroduzione di un ricorso per cassazione rispettivamente della possibilit‡ di mantenere tale ricorso.776
Alcuni interpellati formulano critiche generali alle Ñdisposizioni generaliì.777 Le disposizioni seguenti sono state oggetto di critiche:
Sono in primo luogo contestate le questioni relative alla legittimazione. Riguardo alla parte in giudizio (art. 451 cpv. 2), da un lato Ë richiesta una limitazione della portata della legittimazione778 o la sua totale esclusione779; díaltro lato Ë richiesta uníestensione780. Riguardo ai congiunti (art. 451 cpv. 3) sono ugualmente proposte restrizioni. La legittimazione del Procuratore pubblico Ë poco controversa (art. 452); in modo puntuale Ë richiesta la restrizione della stessa781.
Pure controverse sono le garanzie (art. 453). Per quanto riguarda líimputato (cpv. 2) la normativa proposta (per i reati perseguibili a querela di parte) raccoglie qualche consenso782, Ë pure richiesta uníestensione allíinsieme degli appelli783, tuttavia la maggior parte degli interpellati784 rifiutano tale normativa; gli oppositori fanno valere che la regolamentazione in questione contiene una limitazione ingiustificabile dei diritti della difesa dellíimputato. Per quanto concerne la parte in giudizio (cpv. 1) alcuni interpellati chiedono che la vittima ai sensi della LAV sia esonerata dalle garanzie.785
776 AR e SH rispettivamente ZH e Uni ZH. 777 VD (tali disposizioni non chiarificano la normativa), AI, CAIS (limitare tali disposizioni a quanto esse hanno realmente in comune), MP AG (superflue). 778 BS, BL: restrizione alle questioni civili. 779 TF: legittimazione solo per la pubblica accusa, se del caso per la vittima secondo la LAV. 780 SUISA: legittimazione anche riguardo alle questioni penali; Avvocati GE e FSA attirano líattenzione sullíincoerenza della normativa che lascia alla parte in giudizio la possibilit‡ di impugnare la questione della colpevolezza ma non le concede la possibilit‡ di esprimersi a tale riguardo nellíambito della procedura di prima istanza (art. 379 cpv. 4), e chiedono pertanto la menzionata possibilit‡ díesprimersi. 781 Esclusione della legittimazione ricorsuale del Ministero pubblico della Confederazione contro le decisioni cantonali allorquando lo stesso Ministero pubblico ha rinviato il caso alle autorit‡ cantonali per istruzione e giudizio (cpv. 3 lett. a): BE (legittimazione dovrebbe fondarsi sulla lett. c nella maggior parte dei casi), LU, SSDP. 782 LU, MP AG. 783 BL, BS, SUISA. 784 ZG, ZH, PS, AJP, GDS, Avvocati GE, SSDP, FSA, Uni ZH. 785 GDS, Wyss et al.